Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’art. 34, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 prevede un regime di favore in ambito IVA per i produttori agricoli di minori dimensioni economiche, definito comunemente “regime di esonero”.
Tale regime mira a semplificare gli adempimenti contabili e fiscali per quei soggetti la cui attività agricola presenta una limitata rilevanza economica, e si caratterizza per una sostanziale esclusione da molti obblighi IVA, pur mantenendo l’obbligo di apertura della partita IVA. Dato che gli andamenti economici delle attività agricole sono influenzati da molteplici fattori (mercanto, clima, rotazioni colturali, ecc.), significativi scostamenti del fatturato spesso generano dubbi sull’applicazione di questo regime. Con questa informativa cerchiamo di fare chiarezza.
Per poter accedere al regime di esonero è necessario che il produttore agricolo non superi un volume d’affari annuo pari a 7.000 euro. Tuttavia, questo limite da solo non è sufficiente: devono infatti ricorrere congiuntamente due condizioni essenziali:
Possono rientrare nel regime di esonero anche i produttori agricoli che non realizzano alcun volume d’affari, ossia che abbiano operato a “zero ricavi”.
Per le nuove attività, il limite dei 7.000 euro viene calcolato sulla base della previsione del volume d’affari da realizzare nel primo anno di esercizio.
Nonostante la possibilità di beneficiare di un’esenzione sostanziale dagli obblighi IVA, i soggetti che aderiscono al regime devono comunque richiedere la partita IVA, come stabilito dalle Risoluzioni n. 445126/1991 e n. 1085/1994.
Gli obblighi dai quali sono esonerati comprendono:
Ai fini dell’iscrizione alla Camera di Commercio, l’art. 2, comma 3, della Legge n. 77/1997 stabilisce che i produttori agricoli esonerati non sono tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese.
Per le operazioni effettuate con produttori agricoli esonerati, è l’acquirente (o committente) – se operante nell’ambito di un’attività d’impresa – a dover emettere un’”autofattura”[1] per conto del fornitore. Tale obbligo si applica limitatamente ai beni e servizi acquistati nell’ambito dell’attività imprenditoriale.
L’autofattura deve indicare l’IVA utilizzando le percentuali di compensazione previste per i prodotti agricoli. In caso di acquisti di beni diversi da quelli agricoli (ad esempio, beni strumentali), le aliquote da applicare saranno invece quelle ordinarie.
L’Agenzia delle Entrate, tramite l’Interpello n. 132/2019, ha precisato che l’acquirente può adottare una numerazione delle autofatture coerente con la propria organizzazione interna, purché garantisca univocità e tracciabilità ai fini dei controlli fiscali.
Nel caso di operazioni tra due soggetti entrambi esonerati, l’autofattura non può essere emessa: l’operazione può essere documentata mediante ricevuta, con descrizione della prestazione e prezzo, soggetta a marca da bollo da 2,00 euro se superiore a 77,47 euro.
Il regime agevolato cessa nei seguenti casi:
Nel primo caso, la cessazione ha effetto dall’anno successivo a quello in cui è avvenuto il superamento del limite. Non è richiesta alcuna comunicazione preventiva, salvo l’eventuale aggiornamento del depositario delle scritture contabili (art. 35 D.P.R. 633/1972).
Nel secondo caso, la cessazione si verifica nell’anno stesso. La Circolare n. 328/E del 24 dicembre 1997 chiarisce gli adempimenti richiesti in caso di uscita dal regime in corso d’anno, tra cui:
Tali registrazioni devono essere completate entro il termine della dichiarazione IVA e comportano il versamento dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento.
La medesima Circolare ha precisato che, in caso di cessazione del regime di esonero nel corso dell’anno, continuano ad applicarsi, per l’intero anno solare, le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione relative alle cessioni di prodotti agricoli e ittici. Resta altresì confermato l’obbligo, in capo al cessionario, di procedere all’emissione della fattura.
La disciplina, seppur semplificata, richiede attenzione soprattutto nei casi di operazioni miste o di variazioni sostanziali nell’attività.
[1] Con l’introduzione della fatturazione elettronica è improprio parlare di autofattura dato che di fatto l’acquirente emette una fattura elettronica indicando che lo stesso è emittente e cessionario. Tuttavia tale concetto, preso in prestito dalla disciplina previgente, offre una immediata comprensione dell’adempimento.