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La Legge n. 36/2024, ha introdotto una serie di disposizioni di favore volte a promuovere e sviluppare l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo, incentivando il ricambio generazionale. A distanza di oltre un anno dall’entrata in vigore del decreto, riteniamo opportuno tornare a riepilogare le principali misure di sostegno accordate ai giovani imprenditori agricoli.
La Legge n. 36/2024, ha introdotto una serie di interventi agevolativi finalizzati a favorire l’avvio e il consolidamento dell’imprenditoria giovanile in ambito agricolo, con l’obiettivo di incentivare il ricambio generazionale nel settore primario. A oltre un anno dalla sua entrata in vigore, si ritiene utile fornire un riepilogo aggiornato delle principali misure di sostegno rivolte ai giovani imprenditori agricoli.
Come noto, la Legge n. 36/2024, ha introdotto una serie di disposizioni volte alla promozione e al sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e al rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo.
Tali misure agevolative operano a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, aventi la qualifica di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali e iscritti alle relative gestioni previdenziali. Le stesse agevolazioni, inoltre, sono applicabili alle società di persone, alle società cooperative e alle società a responsabilità limitata, i cui soci rientrino nella definizione di giovani imprenditori agricoli recata dal decreto.
A tal fine, in particolare, è richiesto:
Di seguito si propone un breve riepilogo delle agevolazioni accordate ai giovani imprenditori agricoli.
L’art. 6, L.36/2024, ha previsto la concessione di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola, fissato in misura pari all'80% delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2024, entro un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario (si veda la Circolare n. 587/2025).
In particolare, sono ammissibili al beneficio le spese per la partecipazione a corsi di formazione effettivamente sostenute nel 2024, rientranti nelle seguenti categorie:
I criteri e le modalità per l’attribuzione del contributo, nel rispetto del limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, sono stati definiti dal Decreto interministeriale 1° aprile 2025 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Con Provvedimento 24 luglio 2025, prot. n. 305754/2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione per la richiesta di contributo, unitamente alle relative istruzioni. Il modello, contenente le spese sostenute nel 2024 per la formazione, deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, a partire dal 25 agosto e fino al 24 settembre 2025.
La trasmissione telematica della comunicazione deve essere effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”, disponibile gratuitamente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
L’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà definito da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, la percentuale del credito effettivamente spettante sarà determinata dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e le domande presentate.
In ogni caso, il credito d’imposta spettante sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24 per il pagamento di imposte e contributi (il codice tributo da esporre nel modello F24 sarà istituito da una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione). Il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta (dunque, entro il 31 dicembre 2026).
La delega di pagamento potrà essere presentata, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale sarà fissata la percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale sarà comunicato il riconoscimento del credito d’imposta.
L’art. 4, Legge n. 36/2024, ha invece introdotto la possibilità di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle relative addizionali e dell’IRAP, fissata nella misura del 12,5%, la cui base imponibile è costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta di riferimento (si veda la Circolare n. 532/2025).
L’imposta sostitutiva, tuttavia, si applica alle sole attività agricole diverse da quelle produttive di reddito agrario ai sensi dell’art. 32, TUIR. La stessa è applicabile limitatamente alle attività agricole da cui derivino redditi d’impresa determinati analiticamente, secondo le regole ordinarie.
Sono invece esclusi dall’applicazione dell’imposta sostitutiva i redditi determinati su base catastale ai sensi dell’art. 32, TUIR, nonché i redditi d’impresa determinati con criteri forfetari (come, ad esempio, quelli di cui all’art. 56-bis, TUIR).
L’opzione per l’imposta sostitutiva ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi (in ogni caso, l’opzione può essere esercitata dalle imprese giovanili soltanto nell’anno di avvio dell’attività agricola).
A tal fine, nei modelli REDDITI PF, SP e SC 2025, è stata inserita, nel quadro RQ, l’apposita sezione XXV, che si compone del rigo RQ106, per indicare l’imposta sostitutiva in esame.
L’art. 8, L. n. 36/2024, è intervenuto sul diritto di prelazione agraria, stabilendo che, nel caso di più soggetti confinanti, tra gli stessi siano preferiti i giovani imprenditori agricoli.
Sul punto si ricorda che l’art. 8, Legge n. 590/1965, prevedeva, per mezzadri, coloni o compartecipanti, il diritto di prelazione a condizione che:
In seguito, è tuttavia intervenuto l’art. 7, Legge n. 817/1971, che ha ridotto da quattro a due gli anni di lavorazione e ha altresì stabili che il diritto spetti a mezzadri o coloni con contratto stipulato dopo l’entrata in vigore della Legge n. 756/1964, al coltivatore diretto proprietario e all’imprenditore agricolo professionale proprietari di terreni confinanti.
L’art. 7, D.Lgs. n. 228/2001, ha poi previsto che ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione agraria o di riscatto di cui, rispettivamente, all’art. 8, Legge n. 590/1965 e all’art. 7, Legge n. 817/1972, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell’ordine, la presenza come partecipanti nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’art. 8, Regolamento (CE) n. 1257/1999.
Su tale articolato impianto normativo è quindi intervenuto l’art. 8, L. 36/2024 che, abrogando l’art. 7, D.Lgs. n. 228/2001, ha esteso la priorità nell’esercizio del diritto di prelazione dei giovani imprenditori, non solo nelle ipotesi di esercizio della prelazione di cui all’art. 7, Legge n. 817/1971 e del diritto di riscatto di cui all’art. 8, comma 5, Legge n. 590/1965, ma anche nell’ipotesi di diritto di prelazione nelle alienazioni e locazioni di cui all’art. 66, D.L. n. 1/2012, relative a terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà statale e di Enti pubblici nazionali.
Al ricorrere di tali tre fattispecie è previsto che, in presenza di più soggetti confinanti, siano preferiti, nell’ordine, i giovani imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni, le società di persone e le cooperative in cui almeno la metà dei soci sono imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni e le società di capitali in cui almeno la metà del capitale sociale sia costituito da imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quarantuno anni e che almeno la metà degli organi di amministrazione siano composti dagli stessi soggetti.
Dunque, in presenza di più soggetti, la priorità viene data a quelli che esercitano l’attività in forma individuale e, a seguire, a mezzo di società di persone o cooperative e, da ultimo, in forma di società di capitali. A parità di condizioni, infine, il diritto di prelazione è attribuito al soggetto che è in possesso di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell’art. 4, par. 6, Regolamento (UE) n. 2021/2115
Permane, invece, l’obbligo del proprietario di notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di compravendita (il coltivatore può esercitare il suo diritto entro i successivi trenta giorni). Qualora il proprietario non abbia correttamente notificato o abbia indicato un prezzo superiore rispetto al contratto di compravendita, il soggetto che possiede il diritto di prelazione può esercitare, entro un anno, il diritto di riscatto sul fondo dall’acquirente ed ogni altro successivo avente causa.
Nel caso di rinuncia, ovvero se entro quindici giorni dalla notificazione l’avente titolo non abbia comunicato la sua volontà di acquistare il fondo, la prelazione può essere esercitata dagli altri soggetti che ne abbiano diritto.
L’art. 7, L. n. 36/2024, ha poi introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la previsione secondo cui agli atti di acquisto e permuta di terreni agricoli e loro pertinenze, effettuati da giovani imprenditori agricoli, aventi la qualifica di coltivatori diretti o IAP e regolarmente iscritti alla previdenza agricola, si applica l’imposta di registro, nonché quella ipotecaria e catastale, nella misura del 60% delle disposizioni ordinarie o agevolate.
Peraltro, considerato che lo “sconto” del 40% opera sia sulle imposte ordinarie che su quelle ridotte, il beneficio si aggiunge, ad esempio, alle agevolazioni accordate alla piccola proprietà contadina. Si ricorda, infatti, che le agevolazioni per la PPC, previste dall’art. 2, comma 4-bis, D.L. n. 194/2009, consentono agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti di acquistare terreni agricoli applicando le imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna, mentre l’imposta catastale resta dovuta nella misura ordinaria dell’1%.
A seguito della novella normativa in esame, pertanto, per l’acquisto di terreni agricoli per i quali sussistano le condizioni per applicare le agevolazioni per la PPC, i giovani imprenditori agricoli scontano l’imposta di registro di 120 euro (60% di 200 euro), l’imposta ipotecaria di 120 euro (60% di 200 euro) e l’imposta catastale dello 0,60% (60% dell’aliquota ordinaria, pari all’1%).
Anche in questo caso l’agevolazione opera anche a favore delle società di persone, delle società cooperative e delle società a responsabilità limitata, i cui soci rientrino nella definizione di giovani imprenditori agricoli recata dal decreto.
L’art. 3, L. n. 36/2024, ha istituito il “Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell’agricoltura”, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, destinati al cofinanziamento di programmi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano volti a sostenere il primo insediamento dei giovani agricoltori, in conformità alla normativa europea sugli aiuti di Stato.
Tali risorse finanziarie sono destinate prioritariamente a supportare i seguenti investimenti:
I criteri di ripartizione e le modalità attuative saranno stabiliti da un apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.
L’art. 5, L. n. 36/2024, ha previsto che in caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200.000 euro, stipulati da giovani imprenditori agricoli, il compenso per l’attività notarile sia ridotto della metà.
Da ultimo, l’art. 11, L. n. 36/2024, prevede che nei mercati per la vendita diretta di prodotti agricoli, esercitata su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, i Comuni possano riservare alle imprese giovanili una quota di posteggi fino al 50% del loro numero complessivo.