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L’articolo 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha apportato importanti semplificazioni alla disciplina amministrativa della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, prevedendo che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
Alla vendita diretta così esercitata non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, qualora nell’anno solare precedente l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti acquistati da terzi non sia stato superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società.
Ciò premesso, si può affermare che l’imprenditore agricolo è escluso dalla disciplina della vendita al dettaglio propria delle attività commerciali (disciplinata dal D.lgs. n. 114/98) se rispetta il requisito della prevalenza e dell’ammontare degli acquisti.
La prevalenza: per usufruire del regime agevolato della vendita diretta i prodotti devono essere prevalentemente ottenuti nella propria azienda agricola. L’impresa agricola può, quindi, quasi raddoppiare la quantità di prodotti ceduti al minuto, acquistandone una parte sul libero mercato. La prevalenza può essere misurata in base alla quantità, se trattasi di beni omogenei (ad esempio, mele con mele, pere con pere), ovvero in base al valore, in caso contrario (ad esempio, mele con fragole, pere con uva). Naturalmente i beni acquistati devono appartenere allo stesso comparto merceologico di quelli prodotti (ad esempio, un floro-vivaista può rivendere piante e fiori senza l’autorizzazione al commercio, ma non il materiale per il giardinaggio) .
Il limite dell’ammontare degli acquisti: l’imprenditore agricolo può rivendere anche prodotti acquistati da soggetti terzi, purché l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di tali prodotti non superi i 160.000 Euro per gli imprenditori agricoli individuali e i 4 milioni di Euro per le società.
Esempi per una ditta individuale:
Se vengono rispettati entrambi i requisiti sopra esposti, l’azienda agricola può vendere al dettaglio ai privati consumatori sia i beni di propria produzione, sia quelli acquistati da soggetti terzi, senza che sia necessaria l’autorizzazione amministrativa prevista per le attività commerciali, ma inviando una semplice comunicazione a mezzo SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive).
Sulla corretta interpretazione della normativa in esame è intervenuto il Ministero dello Sviluppo Economico che con la Risoluzione n. 73834 del 13 agosto 2009 ha precisato che la vendita di prodotti di terzi (nel rispetto del requisito della prevalenza) può riguardare non solo la vendita di prodotti alimentari trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, quali, ad esempio, la pasta prodotta da ditte industriali.
Un altro importante chiarimento che ha particolare importanza per il settore del florovivaismo, riguarda la possibilità di porre in vendita beni complementari e connessi a quelli prodotti dall’azienda agricola, ma non provenienti specificatamente dal settore agricolo, come ad esempio oggettistica artigianale, decorazioni, mobili ed attrezzature da giardino. Sul punto il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che rientra nell’ambito applicativo dell’art. 4 del D.lgs. 228/2001 esclusivamente la vendita di quei prodotti i cui materiali di composizione sono stati ottenuti dall’utilizzazione diretta di risorse proprie dell’azienda agricola, quali, ad esempio, gli addobbi, le decorazioni e l’oggettistica realizzata con materiali provenienti dal fondo (Risoluzione n. 4562 del 11 gennaio 2013).
Per quanto concerne le concrete modalità applicative della disposizione in esame, si precisa che se l’azienda agricola intende effettuare la vendita diretta in forma itinerante, deve effettuare la comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’impresa e l’attività di vendita può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione (art. 4, comma 2, D.lgs. 228/2001).
Per la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione deve essere indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 114/98 (art. 4, comma 2, D.lgs. 228/2001).
La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al Comune del luogo in cui ha sede l’azienda di produzione.
Infine, ai sensi dell’art. 4, comma 2, secondo periodo, del citato decreto, per la vendita al dettaglio su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico, politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è necessaria alcuna comunicazione di inizio attività.
L'articolo 30-bis D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Decreto del Fare), ha introdotto ulteriori semplificazioni procedurali per gli imprenditori agricoli che intendono vendere direttamente i loro prodotti al consumatore.
La novità più importante è, indubbiamente, rappresentata dall’inserimento del comma 8-bis nell’art. 4 del D.lgs 228/2001. Quest’ultima disposizione, dopo aver richiamato il principio di riduzione delle restrizioni all'esercizio delle imprese fissato dall'articolo 34 legge 214/11, consente ai produttori agricoli non solo di vendere per asporto, ma anche di far consumare i loro prodotti utilizzando i locali e arredi dell'azienda, ovviamente se sussistono le condizioni sanitarie. Rimane in ogni caso esclusa la possibilità di effettuare “il servizio assistito di somministrazione”; in pratica, l’imprenditore agricolo non può effettuare il servizio al tavolo, ma, il ritiro di alimenti e bevande deve avvenire da parte del cliente direttamente al banco di servizio e la degustazione nei posti riservati.
Inoltre, con l’introduzione del comma 8 ter del citato art. 4, è stato espressamente agevolato il reperimento dei locali per l’effettuazione della vendita diretta. Infatti, con quest’ultima disposizione il legislatore ha stabilito che l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi dell’articolo in esame non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale, a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.