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L’acquisto di fondi rustici con le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina (PPC) rappresenta uno strumento di grande rilevanza per il ricambio generazionale e la valorizzazione dell’imprenditoria agricola.
Tuttavia, l’applicazione delle norme agevolative incontra spesso difficoltà interpretative e operative, specie quando l’acquirente è una società semplice agricola che beneficia della qualifica di uno dei soci in qualità di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP).
Negli ultimi anni, numerosi contenziosi hanno interessato casi in cui la qualifica previdenziale del socio “qualificante” – ossia il soggetto il cui status legittima l’agevolazione – è venuta meno con effetto retroattivo, a seguito di verifica da parte dell’INPS o della Regione. In tali circostanze si pone una questione centrale: la società semplice perde le agevolazioni PPC?
La normativa prevede che, per poter usufruire delle agevolazioni PPC, l’acquirente – persona fisica o società semplice – debba possedere, alla data del rogito notarile, la qualifica di CD o IAP (anche provvisorio).
Per lo IAP provvisorio, la condizione è subordinata alla successiva conferma dei requisiti entro il termine fissato (generalmente 24 mesi, ma può essere superiore in base alle disposizioni regionali).
Nel caso delle società semplici agricole, la prassi amministrativa e giurisprudenziale ha chiarito che il requisito può essere posseduto da almeno uno dei soci, purché tale soggetto risulti effettivamente iscritto alla gestione previdenziale agricola (INPS) al momento del rogito.
Per l’imprenditore agricolo professionale, l’art. 1 del D.Lgs. 99/04, al comma 4, dispone inoltre che la perdita dei requisiti nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.
La problematica nasce quando il socio indicato nell’atto notarile come “qualificante” viene cancellato retroattivamente dall’INPS, con decorrenza anteriore alla data di stipula del contratto.
Ciò può avvenire, ad esempio, quando la Regione o l’INPS accertano la mancanza dei requisiti professionali o temporali necessari per l’iscrizione; nel caso del CD quando vengono meno le condizioni per tale qualifica, ad esempio perché, nel corso degli anni, l’apporto del lavoro dell’imprenditore, compreso quello del suo nucleo familiare sia risulta inferiore ad un terzo di quello occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.
In questi casi, si crea un effetto domino potenzialmente devastante: poiché il requisito soggettivo si considera insussistente ab origine, l’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere indebitamente applicate le agevolazioni PPC (imposta di registro, ipotecaria e catastale ridotte) e procedere al recupero delle imposte ordinarie, con aggravio di sanzioni e interessi.
La cancellazione retroattiva, dunque, non solo priva il socio della copertura previdenziale, ma rischia di travolgere l’intera operazione societaria sotto il profilo fiscale.
La presenza di altri soci qualificati CD o IAP consente di non decadere dall’agevolazione? Una lettura più equilibrata e conforme alla ratio della norma porta a ritenere che la perdita della qualifica di un socio non comporti automaticamente la decadenza dell’agevolazione, qualora altri soci della medesima società fossero in possesso della qualifica di CD o IAP alla data del rogito.
In tale prospettiva, la decadenza potrebbe essere evitata se la società è in grado di dimostrare documentalmente, anche in sede di controllo, che un altro socio possedeva – e mantiene – la qualifica al momento dell’acquisto.
In assenza di un orientamento univoco, il rischio per le società agricole è tutt’altro che teorico. L’Agenzia delle Entrate, in sede di verifica, tende infatti ad adottare un approccio formalmente rigoroso: se nell’atto notarile è esplicitamente indicato come “qualificante” un soggetto che si rivela privo dei requisiti, può contestare la mancanza del presupposto soggettivo e revocare i benefici, indipendentemente dall’esistenza di altri soci qualificati.
La vicenda mette in luce la fragilità del sistema di verifica delle qualifiche previdenziali e l’impatto potenzialmente sproporzionato di una cancellazione retroattiva.
È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate adotti un approccio più sostanziale, valorizzando la reale operatività agricola della società e la presenza di almeno un socio qualificato, anziché ancorarsi esclusivamente alla dichiarazione formale riportata nell’atto.