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Il Disegno di Legge di Bilancio 2026, attualmente all’esame del Senato, conferma anche per il 2026 la possibilità di aderire al regime forfettario per i titolari di redditi da lavoro dipendente o assimilati non superiori a 35.000 euro nell’anno precedente.
Il Ddl Bilancio 2026 conferma anche per il 2026 la possibilità di accedere al regime forfettario per chi possiede redditi da lavoro dipendente o assimilato non superiori a 35.000 euro, prorogando la misura introdotta per il 2025. Restano invariati i requisiti generali: ricavi entro 85.000 euro, spese per lavoro fino a 20.000 euro e assenza di partecipazioni in società. Il limite non si applica se il rapporto di lavoro è cessato nell’anno precedente senza altri redditi dipendenti o pensionistici.
L’articolo 12 del Ddl Bilancio 2026 modifica la legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), stabilendo che il limite di redditi da lavoro dipendente e assimilato previsto dall’articolo 1, comma 57, lettera d-ter) della Legge n. 190/2014 (legge istitutiva del regime forfettario) resta fissato a 35.000 euro anche per il 2026, e non solo per il 2025.
La disposizione proroga quindi la misura introdotta nel 2024, che aveva innalzato la soglia dai precedenti 30.000 euro ai 35.000 euro, ampliando così la platea dei potenziali beneficiari.
Il regime forfettario, disciplinato dalla Legge 190/2014, rappresenta un regime fiscale agevolato riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che rispettano determinati requisiti.
I principali criteri di accesso e permanenza, aggiornati alla normativa vigente, sono i seguenti:
Il limite di reddito da lavoro dipendente o assimilato, come precisato dall’Agenzia delle Entrate (Interpelli n. 102/2020 e 398/2020), deve essere verificato considerando solo i redditi ordinari, al netto di emolumenti straordinari tassati separatamente, come TFR o arretrati.
Non si applica la causa ostativa nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell’anno precedente, purché il contribuente non percepisca redditi pensionistici o altri redditi di lavoro dipendente nello stesso anno.
Ad esempio, chi ha cessato il rapporto di lavoro nel 2025 e non ha altre forme di reddito assimilato, potrà aderire al regime forfettario nel 2026, anche se i redditi percepiti nel 2025 hanno superato i 35.000 euro.
L’innalzamento del limite a 35.000 euro e la sua proroga al 2026 rispondono all’obiettivo di favorire la transizione al lavoro autonomo per coloro che lasciano il lavoro dipendente o che desiderano avviare un’attività autonoma complementare, mantenendo un equilibrio con le esigenze di contrasto all’abuso del regime agevolato.
In sostanza, il legislatore mira a non penalizzare i soggetti che, pur percependo redditi da lavoro dipendente medio-bassi, intendono intraprendere nuove attività professionali o imprenditoriali di modeste dimensioni.
Ricordiamo, infine, che tra le cause ostative all’applicazione del regime forfettario vi è l’utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo (lett. a), art. 1, comma 57, L. 190/2014.) , in relazione ad altre attività svolte. Come illustrato dall’Agenzia delle entrate, tale regime è compatibile con il contestuale esercizio di un’attività agricola in regime speciale ex art. 34, DPR 633/72, che produce esclusivamente redditi di natura fondiaria.