Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la sentenza n. 20699/2014 la Corte di Cassazione ha affermato che è legittimo l’accertamento Iva fondato sul valore delle merci risultanti dalla contabilità ma non rinvenute in magazzino in sede di verifica.
La relativa norma (art. 1 del D.P.R. 441/1997), ha introdotto una presunzione legale in favore dell’amministrazione valida anche in presenza di regolarità delle scritture contabili.
La vicenda, posta all’esame dei giudici di legittimità, trae origine da un processo verbale di contestazione redatto in esito ad una verifica fiscale presso un commerciante al dettaglio di calzature. Nello specifico, venivano contestati corrispettivi non contabilizzati e non dichiarati ed acquisti sottofatturati e non regolarizzati.
Secondo gli accertatori, in magazzino non erano presenti merci che erano state iscritte in contabilità. Pertanto, successivamente, l’Agenzia ha provveduto alla rettifica dell’Iva.
In prima battuta, il contribuente opponeva ricorso innanzi la CTP, la quale accoglieva quanto rilevato dal contribuente stesso. L’Agenzia proponeva appello in CTR, la quale riconfermava quanto rilevato in primo grado. In particolare veniva affermato che, in presenza di una regolare contabilità, l’accertamento analitico-induttivo operato dall’ufficio risultava illegittimo.
L’Agenzia ricorreva per Cassazione, rilevando, tra le altre, come la CTP avesse errato nella propria pronuncia, non considerando l’applicazione nella specie della presunzione legale prevista dall’art. 53 del D.P.R. 633/72 (presunzione di cessione e di acquisto introdotta dall’art. 1 del D.P.R. 441/1997).
I Giudici di legittimità, accoglievano le pretese dell’ufficio, affermando che il mancato rinvenimento nei locali dell’attività di beni risultanti in carico all’azienda, consente all’amministrazione di presumere una cessione senza fattura dei beni medesimi. Tale presunzione può essere vinta solamente dimostrando che vi è stata una loro diversa destinazione.
Siccome si tratta di una presunzione legale in favore all’Agenzia, l’accertamento si può ritenere fondato, a prescindere dalla correttezza delle scritture contabili, considerando che vi è un difetto di elementi probatori di segno contrario.
Va precisato che la presunzione legale prevista dall’art. 53 del decreto Iva, è valida esclusivamente per questa imposta, mentre per quanto concerne le dirette e l’Irap la presunzione è di carattere semplice.
Da ciò ne deriva che, come precisato dalla circolare 193/E/1998, in sede di motivazione dell’atto rettificativo delle imposte dirette, vanno indicate le circostanze concrete per le quali si è reso possibile ritenere dimostrati gli acquisti o le vendite in nero.