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La “Legge di Bilancio 2025” ha introdotto l’obbligo di collegare i Registratori Telematici agli strumenti di pagamento elettronici per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.
Con il Provvedimento del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470/2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per il collegamento tra gli strumenti con i quali sono accettati i pagamenti elettronici ed il registratore di cassa. Ancorché i produttori agricoli in regime speciale IVA mantengano l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi in relazione alla cessione di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, Parte Prima, pare opportuno valutare una gestione unitaria delle operazioni tramite Registratore Telematico, distinguendo quelle esonerate da quelle soggette all’obbligo di certificazione. Tale scelta favorirebbe coerenza nei dati, tracciabilità dei pagamenti misti e minori rischi in sede di verifica.
Dal 1° gennaio 2026 scatterà l’obbligo di collegare i Registratori Telematici agli strumenti di pagamento elettronici, secondo le modalità fissate dal recente Provvedimento 31 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate. Sebbene i produttori agricoli in regime speciale IVA restino esonerati dalla certificazione dei corrispettivi, si ritiene utile adottare comunque una gestione unitaria tramite Registratore Telematico, distinguendo le operazioni esonerate da quelle soggette. Questo approccio migliorerebbe coerenza e tracciabilità dei dati, facilitando la gestione dei pagamenti misti e riducendo il rischio di contestazioni.
L’art. 1, comma 74, Legge n. 207/2024, ha introdotto l’obbligo di collegare i Registratori Telematici agli strumenti di pagamento elettronici per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.
In particolare, con la modifica dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, la “Legge di Bilancio 2025” ha previsto la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il relativo processo di pagamento elettronico.
Il nuovo obbligo interessa la generalità dei commercianti al minuto e degli esercenti attività assimilate, compresi dunque gli imprenditori agricoli tenuti all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Con il Provvedimento del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470/2025, l’Agenzia delle Entrate ha ora stabilito le modalità di collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (ad esempio, POS, app e software di pagamento che permettono e facilitano transazioni elettroniche) e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi, ossia il Registratore Telematico.
Il provvedimento, in particolare, stabilisce che il collegamento sia effettuato esclusivamente mediante il servizio web che sarà reso disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, a decorrere dalla data che sarà resa nota da un apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (nei primi giorni del mese di marzo secondo quanto indicato dal Comunicato stampa del 31 ottobre 2025).
I soggetti obbligati dovranno effettuare il collegamento registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento alla matricola del Registratore Telematico già censito in Anagrafe tributaria. L’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente risulta titolare, preventivamente comunicati dagli operatori finanziari all’Amministrazione finanziaria, sarà visualizzabile all’interno della procedura di registrazione, così da facilitarne ulteriormente l’associazione con il Registratore Telematico.
Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti obbligati saranno altresì tenuti a registrare anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronici.
Il collegamento potrà essere effettuato direttamente dai soggetti obbligati, anche per il tramite un intermediario.
Qualora la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non venga effettuata utilizzando un Registratore Telematico ma la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, il collegamento dovrà essere effettuato utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura.
Inoltre, al fine di garantire un avvio graduale del nuovo adempimento, il provvedimento stabilisce che per gli strumenti di pagamento elettronico, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un “Contratto di convenzionamento” tra l’esercente ed il prestatore dei servizi di pagamento, sia previsto un termine di quarantacinque giorni, dalla data di messa a disposizione del sopracitato servizio web, per effettuare la registrazione a sistema del collegamento tra i due strumenti.
A regime, invece, qualora uno strumento di pagamento elettronico già registrato venga collegato ad altro strumento di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ovvero nei casi di attivazione di nuovi strumenti di pagamento elettronico, il collegamento dovrà essere registrato nel sistema a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico, o alla data di variazione dell’associazione, ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese (il sabato è considerato giorno non lavorativo).
Ad esempio, qualora venga attivato un nuovo POS il 1° febbraio 2026, in collegamento con un Registratore Telematico, la registrazione del collegamento tra i due strumenti dovrà essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” a partire dal 6 aprile e, comunque, entro il 30 aprile 2026.
Il provvedimento stabilisce vieppiù che la memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici sia effettuata mediante gli strumenti di certificazione dei corrispettivi registrando, al momento dell’effettuazione dell’operazione, e riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate ed il relativo ammontare.
La tipologia di pagamento utilizzata dalla clientela per ciascuna vendita, si ricorda, deve già risultare all’interno del tracciato telematico dei corrispettivi giornalieri. Allo stato attuale, tuttavia, tale informazione costituisce un mero dato statistico. Dal 1° gennaio 2026, invece, la mancata indicazione di tale informazione esporrà l’esercente alla sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione dei corrispettivi, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.
Inoltre, il mancato collegamento dello strumento di pagamento al Registratore Telematico comporterà l’irrogazione di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro, oltre all’applicabilità delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Come noto, l’obbligo di memorizzazione e certificazione dei corrispettivi non riguarda i produttori agricoli in regime speciale IVA. In particolare, le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA di cui all’art. 34, D.P.R. n. 633/1972, non sono soggette all’obbligo di certificazione.
Pertanto, fermo restando l’obbligo di annotazione dei corrispettivi, i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale IVA possono vendere i loro prodotti agricoli senza che ricorra l’obbligo di emissione dello scontrino elettronico. Tale esonero, tuttavia, trova applicazione limitatamente alle operazioni che rientrano nel regime speciale IVA, restandone dunque escluse le altre operazioni.
Per queste ultime, pertanto, il produttore agricolo deve dotarsi del Registratore Telematico e certificare le operazioni effettuate mediante il rilascio del documento commerciale.
Siccome dal prossimo anno diverrà obbligatorio indicare nel flusso dei corrispettivi la tipologia di pagamento adottata dai clienti per ciascuna operazione, in caso di vendita sia di prodotti agricoli esclusi dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, sia di prodotti soggetti a tale obbligo, parrebbe opportuno annotare nel Registratore Telematico tutte le operazioni effettuate, distinguendo, mediante appositi reparti, le operazione soggette all’obbligo di certificazione da quelle non soggette, in modo tale da consentire di ricondurre ciascun pagamento al relativo corrispettivo (si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui un unico pagamento, effettuato mediante carta di credito, riguardi sia prodotti agricoli ricompresi nella prima parte della Tabella A, D.P.R. n. 633/1972, sia prodotti agricoli non ricompresi in tale tabella o acquistati da terzi).