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L’art. 13, commi 3 e 4, D.L. n. 159/2025, è intervenuto sull’obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.
Con una nota diffusa lo scorso 10 novembre 2025, Unioncamere ha reso interessanti chiarimenti sulle novità introdotte, precisando che l’obbligo riguarda solo gli amministratori unici, gli amministratori delegati e, in assenza di quest’ultimo, i Presidenti del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle società di capitali, consortili e cooperative. Gli amministratori di società di persone e i soggetti che ricoprono altre cariche societarie non sono invece soggetti all’obbligo.
L’art. 13, commi 3 e 4, D.L. n. 159/2025 ha modificato l’obbligo di comunicazione del domicilio digitale dell’amministratore per le imprese costituite in forma societaria. Con una nota del 10 novembre 2025, Unioncamere ha chiarito che l’obbligo riguarda solo gli amministratori unici, gli amministratori delegati e, in loro assenza, i Presidenti del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle società di capitali, consortili e cooperative. Gli amministratori di società di persone e i soggetti che rivestono altre cariche societarie sono invece esclusi da tale obbligo.
Come noto (si veda la Circolare n. 840/2025), l’art. 13, commi 3 e 4, D.L. n. 159/2025, è intervenuto sull’art. 5, comma 1, D.L. 179/2012, stabilendo che il nuovo obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese della PEC degli amministratori di società, introdotto dall’art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024, riguardi solo gli amministratori di imprese che assumono le cariche di:
La novella normativa ha altresì stabilito che il domicilio digitale dei sopraindicati soggetti non può coincidere con quello dell’impresa da loro amministrata, con il conseguente obbligo dell’amministratore di dotarsi di una casella PEC personale da comunicare al Registro delle Imprese.
Inoltre, le imprese che sono già iscritte nel Registro delle Imprese sono tenute a comunicare il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale, infine, trova applicazione l’art. 16, comma 6-bis, D.L. n. 185/2008, ai sensi del quale è irrogabile la sanzione di cui all’art. 2630, Codice civile, in misura raddoppiata, ferma restando la riduzione a un terzo qualora la comunicazione avvenga entro trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto.
Con una interessante nota diffusa lo scorso 10 novembre 2025, Unioncamere ha reso i primi chiarimenti sulle novità normative introdotte dall’art. 13, D.L. n. 159/2025, di seguito esaminate.
Nella nota del 10 novembre 2025, Unioncamere precisa, innanzitutto, che dal 31 ottobre 2025 (data di entrata in vigore del D.L. n. 159/2025) l’obbligo di comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese, che a inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria, ricade, oltre che su società ed imprese individuali, soltanto sui soggetti che nelle società di capitali, nelle società consortili e nelle cooperative assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato o, in di mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.
Conseguentemente, non sono soggetti all’obbligo di comunicazione della PEC gli amministratori di società di persone e coloro che nelle società di capitali (o nei consorzi, nelle Reti di imprese, ecc.) assumono cariche diverse (ad esempio, consiglieri, Presidente del Comitato direttivo, ecc.).
Inoltre, come precisato da talune Camere di Commercio, sono da ritenersi altresì esclusi dall’obbligo gli amministratori di società a responsabilità limitata la cui società abbia affidato la gestione a più soggetti disgiuntamente o congiuntamente ai sensi dell’art. 2475, comma 3, Codice civile, come pure i liquidatori di qualsivoglia soggetto giuridico.
L’obbligo di comunicazione, posto a carico dell’impresa, è applicabile ai soggetti che, dal 31 ottobre 2025, sono nominati o confermati alle suddette cariche (al momento della costituzione della società o successivamente) e a coloro che, alla stessa data, già ricoprono tali cariche.
In particolare, per i soggetti che vengono nominati o confermati alle cariche in questione, la comunicazione del domicilio digitale deve essere effettuata contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma.
Pertanto, qualora pervenga una domanda di iscrizione di una nuova società o una domanda di iscrizione della nomina o della conferma alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di questo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l’ufficio del Registro delle Imprese sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.
Invece, coloro che, alla data del 31 ottobre 2025, ricoprono già le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest’ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione, dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il termine perentorio del 31 dicembre 2025.
In questa ipotesi, il mancato adempimento comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 16, comma 6-bis, D.L. n. n. 185/2008, ossia della sanzione di cui all’art. 2630, Codice civile raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).
Unioncamere precisa, inoltre, che il domicilio digitale da comunicare deve essere univoco e, pertanto, non può coincidere con quello della società ove è ricoperta la carica.
Da ultimo, relativamente ai diritti di segreteria e all’imposta di bollo, l’Unione italiana delle CCIAA precisa che in caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori, senza alcuna modifica o aggiunta dei dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza, è applicabile l’esenzione dal diritto di segreteria e dall’imposta di bollo.
Invece, per le comunicazioni del domicilio digitale presentate in caso di nuove nomine o di conferme e rinnovi delle cariche, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento principale oggetto di iscrizione. Resta assoggettata ai diritti di segreteria e all’imposta di bollo anche la comunicazione del domicilio digitale, effettuata in via facoltativa, di ulteriori soggetti con cariche societarie.