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Nel corso delle festività natalizie è diffusa la prassi di concedere omaggi ai dipendenti e ai collaboratori dell’impresa. Le erogazioni liberali in denaro concorrono alla formazione del reddito del dipendente e, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione in capo al medesimo.
Invece, le erogazioni liberali in natura concorrono alla formazione del reddito del lavoratore solo se complessivamente d’importo superiore alla soglia annua di non imponibilità dei fringe benefit. I costi sostenuti dall’impresa per gli omaggi a favore dei lavoratori rientrano tra le spese per prestazione di lavoro e, pertanto, risultano interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Nel corso delle festività natalizie, le aziende spesso offrono omaggi ai dipendenti e collaboratori. Le erogazioni in denaro sono tassate come parte del reddito del lavoratore dipendente, mentre quelle in natura sono tassabili solo se superano la soglia di non imponibilità dei fringe benefit. I costi sostenuti per gli omaggi sono deducibili dal reddito d’impresa come spese per prestazioni di lavoro
Il costo sostenuto per l’acquisto degli omaggi natalizi destinati ai lavoratori dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, ecc.) è deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95, comma 1, TUIR, che, tra le spese per prestazioni di lavoro dipendente, annovera anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei dipendenti.
Occorre tuttavia considerare che quando le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti hanno finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, opera il disposto di cui all’art. 100, comma 1, TUIR, per effetto del quale tali spese sono deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5‰ delle spese per prestazioni di lavoro dipendente sostenute nel periodo d’imposta.
Le spese sostenute per l’acquisto di beni da destinare a omaggio ai lavoratori dipendenti rientrano tra le spese per il personale e, pertanto, non sono deducibili ai fini IRAP ancorché allocate in bilancio in voci diverse dalla B.9 di Conto economico (costi del personale).
Tali costi sono quindi indeducibili dall’IRAP indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro (soggetto IRES o IRPEF) e dalla metodologia di calcolo adottata per la determinazione della base imponibile dell’imposta regionale (metodo da bilancio o fiscale).
Occorre, tuttavia, considerare che tali costi potrebbero risultare deducibili ai fini IRAP per effetto dell’applicazione della deduzione per il costo del personale dipendente a tempo indeterminato di cui all’art. 11, comma 4-octies, D.Lgs. n. 446/1997.
Al fine di determinare il trattamento IVA da applicare agli omaggi destinati ai lavoratori dipendenti, occorre distinguere se i beni omaggio formano o meno l’oggetto dell’attività propria dell’impresa.
La cessione gratuita ai lavoratori dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati di beni prodotti o commercializzati dall’impresa costituisce una cessione imponibile, poiché l’IVA sui relativi acquisti è ordinariamente detratta.
È comunque possibile emettere fattura senza rivalsa dell’IVA, specificando che trattasi di cessione gratuita di beni omaggio senza obbligo di rivalsa dell’IVA ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 633/1972.
In alternativa, è possibile non detrarre l’IVA assolta sui beni da destinare ad omaggio, rendendo così esclusa da IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/1972, la successiva cessione gratuita.
I beni non oggetto dell’attività d’impresa che vengono ceduti gratuitamente ai lavoratori dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati sono privi del requisito dell’inerenza all’attività esercitata dall’impresa e non rientrano neppure nella categoria delle spese di rappresentanza. Di conseguenza, l’IVA assolta sull’acquisto di tali beni risulta indetraibile, indipendentemente dall’ammontare del relativo costo.
Tale regime di indetraibilità IVA determina l’esclusione da IVA della successiva cessione gratuita al lavoratore o collaboratore (non è quindi richiesta l’emissione di alcun documento fiscale).
Con Circolare n. 34/E/2009, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le spese sostenute dall’impresa per le feste e i ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose e nazionali, sono da considerare spese di rappresentanza, salvo che all’evento partecipino soltanto i dipendenti dell’impresa.
Pertanto, i costi sostenuti per il pranzo di Natale o il cenone di Capodanno cui partecipano soltanto i dipendenti dell’impresa non rientrano tra le spese di rappresentanza (e non sono quindi soggette ai nuovi obblighi di pagamento tracciabile), poiché è del tutto assente il requisito dell’attività promozionale del prodotto aziendale; le stesse rientrano quindi tra le liberalità a favore dei dipendenti, deducibili con il doppio limite:
L’IVA corrisposta su tali spese, invece, è interamente indetraibile, poiché connessa a costi privi del requisito dell’inerenza con l’esercizio d’impresa.
Infine, il costo è deducibile ai fini IRAP per i soggetti che applicano il metodo da bilancio, mentre è indeducibile per i soggetti che determinano l’imposta con il metodo fiscale.
Qualora all’evento partecipino anche soggetti terzi rispetto all’organico aziendale (ad esempio, clienti, rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, ecc.), le spese sostenute sono qualificate come di rappresentanza e, pertanto, sono deducibili ai fini delle imposte sul reddito nel limite del 75% e, comunque, in proporzione ai ricavi e proventi della gestione caratteristica. In questa ipotesi, peraltro, ricorre anche l’obbligo di pagamento tracciabile al fine di addivenire alla deducibilità della spesa di rappresentanza sia ai fini delle imposte sul reddito che dell’IRAP.
Ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR, gli eventuali riflessi fiscali in capo al dipendente destinatario dell’omaggio sono collegati alle modalità di erogazione dello stesso da parte del datore di lavoro (in denaro o in natura).
In particolare, le erogazioni liberali in denaro concorrono sempre, a prescindere dal loro ammontare, alla formazione del reddito del lavoratore dipendente e, pertanto, devono essere assoggettate a tassazione.
Invece, le erogazioni liberali in natura (beni e servizi) concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente solo se complessivamente d’importo superiore, nel periodo d’imposta, alla soglia di:
Nel calcolo della soglia di 2.000 / 1.000 euro devono essere ricomprese anche le altre voci riconducibili ai fringe benefit concessi ai dipendenti nel corso del periodo d’imposta (ad esempio, autoveicoli, telefoni cellulari, polizze assicurative extraprofessionali, ecc.), come pure i c.d. “buoni regalo” di cui all’art. 51, comma 3-bis, TUIR, ossia i voucher che consentono l’acquisto di beni e servizi in determinati esercizi commerciali convenzionati, nel limite del valore facciale esposto (che non configurano erogazioni in denaro, ma in natura).
Tra le liberalità in esame rientrano poi le somme rimborsate dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti per le spese relative:
che, pertanto, devono essere considerate ai fini del computo della soglia limite di non imponibilità.
Infatti, il superamento della soglia di 2.000 / 1.000 euro determina l’imponibilità dell’intero valore del fringe benefit concesso al dipendente (occorre quindi verificare, con riguardo a ciascun dipendente, l’ammontare della franchigia da fringe benefit ancora disponibile).
Affinché l’omaggio natalizio non costituisca materia imponibile in capo al lavoratore dipendente, è quindi indispensabile che nel corso del medesimo periodo d’imposta, allo stesso lavoratore dipendente, non siano stati distribuiti omaggi o, comunque, erogati fringe benefit per un valore complessivo superiore alla soglia di 2.000 / 1.000 euro.
A tal fine occorre inoltre considerare che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui entra nelle disponibilità del lavoratore, ancorché il relativo servizio venga fruito in un momento successivo.