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Con la Legge 182/2025 arriva una nuova chance per le imprese che hanno beneficiato della detassazione per gli investimenti ambientali (c.d. “Tremonti Ambiente”) cumulandola con gli incentivi riconosciuti a partire dal terzo Conto energia.
L'articolo 43 della Legge 182/2025 facilita il mantenimento degli incentivi per chi produce energia fotovoltaica non cumulabili con la Tremonti Ambiente, ma chiede una restituzione di quanto ricevuto tramite una compensazione, oltre a una riduzione delle tariffe. Inoltre, chi ha cause legali in corso su questi incentivi può vedere i suoi procedimenti sospesi fino al pagamento completo delle somme dovute, con il rischio di dover rientrare nel contenzioso se non adempie agli obblighi stabiliti.
Secondo il GSE vi è un divieto di cumulo tra le tariffe incentivanti disposte dal III, IV e V Conto energia e l’agevolazione “Tremonti Ambientale”. Pertanto, per continuare a godere degli incentivi sulle tariffe, era necessario rinunciare al beneficio fiscale goduto, manifestando tale la volontà all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa. Il GSE, con un comunicato del 14 novembre 2018, aveva indicato come termine ultimo effettuare la rinuncia il 31 dicembre 2019.
Dal dibattito e dal contenzioso che si è generato sull'incumulabilità di questi incentivi è seguito, in ultimo, il Consiglio di Stato Consiglio di Stato (n. 7830/2023), confermando l’interpretazione del GSE.
Con il D.L. 124/2019, in caso di cumulo delle tariffe incentivanti dei predetti Conti energia con la Tremonti Ambiente, era stata definita la procedura per mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE sull’energia prodotta.
I soggetti che si erano avvalsi della procedura dovevano presentare una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2020, provvedendo al pagamento di una somma calcolata applicando l’aliquota protempore vigente alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione, relativa alla detassazione degli investimenti ambientali. Il versamento, da effettuare mediante modello F24 ELIDE doveva riportare il codice tributo “8200”.
La Legge 76/2020 ha poi prorogato tale termine al 31 dicembre 2020.
Con la Risposta a Interpello n. 167/2025, l’Agenzia delle entrate aveva evidenziato che, essendo decorsi i termini di legge per la restituzione dei benefici relativi alla Tremonti Ambiente, non era attualmente possibile rinunciare ai benefici di tale disposizione.
Ora, con l'articolo 43 della Legge 182/2025, per i contribuenti che non avevano precedentemente utilizzato la facoltà di rinunciare alla Tremonti Ambiente per il disposto dell'art. 36, comma 2, del D.L. 124/2019 e che intendono mantenere gli incentivi legati alla produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici, si riapre una nuova opportunità.
In sintesi, la norma stabilisce che i contribuenti che non hanno ancora utilizzato la "definizione speciale" di cui alla legge 124/2019, possono continuare a ricevere gli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Per farlo, devono presentare una domanda al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (entro il 16 febbraio 2026), accettando alcune condizioni.
Per poter continuare a beneficiare degli incentivi, i contribuenti devono accettare due condizioni principali:
La domanda presentata per continuare a ricevere gli incentivi ha effetto su tutte le cause legali in corso, sia tributarie che amministrative, relative agli incentivi. Se è in corso un processo, questo sarà sospeso fino al pagamento delle somme dovute tramite la compensazione.
I giudizi pendenti (come quelli tributari) saranno estinti solo se vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
Il GSE si occupa di verificare che tutte le condizioni siano rispettate e può certificare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione. In tal caso, il processo legale potrebbe essere riaperto.
Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge, il GSE pubblicherà le modalità operative per la presentazione della domanda. Saranno anche definiti i professionisti abilitati a certificare l'importo della compensazione fiscale e l'indipendenza di tale certificazione.