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La redditività delle imprese agricole è sempre più stretta in una tenaglia che vede da un lato il costante aumento dei prezzi di prodotti, servizi e energia indispensabili per lo svolgimento delle loro attività, e dall’altro la GDO ed il mercato in generale che non riconoscono un equo valore ai loro prodotti.
La valorizzazione dei prodotti agricoli primari diventa quindi una sfida obbligata per molte piccole e medie imprese agricole al fine di pervenire ad un risultato economico più soddisfacente.
La redditività delle imprese agricole è sempre più compromessa dall’aumento dei costi di produzione e dal mancato riconoscimento di prezzi equi da parte della GDO. Nonostante l’aumento dei prezzi al consumo, i margini degli agricoltori restano insufficienti. La valorizzazione dei prodotti, nel rispetto dei limiti civilistici e fiscali dell’attività agricola connessa, rappresenta una leva strategica essenziale.
Anche di recente dalla stampa è stato segnalato l’avvio di una specifica attività da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, diretta, in particolare, ad analizzare il ruolo svolto dalle catene distributive nella ripartizione del valore aggiunto lungo la filiera agroalimentare e nei meccanismi di formazione dei prezzi finali al consumo.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine conoscitiva sul ruolo della grande distribuzione organizzata (GDO) all’interno della filiera agroalimentare, anche alla luce della marcata divergenza emersa negli ultimi anni tra l’andamento dell’inflazione generale e quello dei prezzi dei prodotti alimentari. In particolare, secondo i dati ISTAT, tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari hanno registrato un incremento del 24,9%, superiore di quasi otto punti percentuali rispetto all’aumento dell’indice generale dei prezzi al consumo, pari al 17,3%.
Tale dinamica dei prezzi al consumo non si è tuttavia tradotta in un corrispondente aumento delle remunerazioni riconosciute ai produttori agricoli. Al contrario, gli agricoltori segnalano frequentemente che la crescita dei prezzi dei prodotti alimentari è stata percentualmente ben più elevata rispetto all’incremento dei prezzi all’origine, con il risultato che i loro margini risultano compressi o, comunque, insufficienti a coprire l’aumento dei costi di produzione.
Questa situazione potrebbe essere in parte riconducibile al significativo squilibrio di potere contrattuale esistente tra gli agricoltori e le grandi catene della distribuzione organizzata, con effetti rilevanti sulla ripartizione del valore lungo la filiera.
L’Unione Europea, da diversi anni, ha attuato dei regolamenti stringenti per limitare le pratiche commerciali sleali nel mercato agroalimentare e dei prodotti agricoli, definendo e sanzionando anche quelle transazioni che vedono l’applicazione di prezzi inferiori a costi di produzione o limitando le ipotesi di vendite sottocosto. In Italia, con il D.Lgs. n. 198/2021 si è data attuazione al regolamento UE; tuttavia, ancora non emergono significativi effetti sul mercato ed i prezzi per i produttori restano ancora generalmente troppo bassi.
Gli imprenditori agricoli, dovendo gestire prodotti deperibili, la cui produzione non è elasticamente pianificabile, essendo condizionata dai cicli biologici, dal clima, dagli eventi meteorologici e, non ultimo, dalle epidemie, hanno “poche frecce al proprio arco” per incidere sul mercato. Una di queste è la possibilità di valorizzare il proprio prodotto, manipolandolo, trasformandolo e proponendolo direttamente al consumatore finale o a canali di distribuzione specializzati nella commercializzazione di prodotti di nicchia.
Ma quali sono i limiti entro i quali le imprese agricole possono operare senza perdere la qualifica di attività agricola, mantenendo anche la tassazione su base catastale o, comunque, semplificata riconosciuta a questo settore?
Partendo dalla definizione del Codice civile, occorre evidenziare che, affinché possa qualificarsi come impresa agricola, l’attività svolta in via principale deve essere rappresentata da almeno una di quelle che sono comunemente definite “primarie”, ossia, la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali.
Inoltre, tali attività devono essere dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o anche solo di una fase necessaria del ciclo stesso e utilizzare, anche solo potenzialmente, il fondo, il bosco o le acque dolci, marine o salmastre.
Se vengono effettivamente svolte una o più delle suddette attività primarie, l’attività agricola può ampliarsi con ulteriori attività, i cui limiti sono chiaramente indicati nel terzo comma dell’art. 2135, Codice civile, introdotto dal D.Lgs. n. 228/2001: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
La trasformazione, affinché mantenga una connessione con l’attività agricola, deve avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività agricole primarie/principali svolte dall’impresa agricola stessa. L’Agenzia delle Entrate, già a partire dalle Circolari nn. 44/E/2002 e 44/E/2004, ha chiarito che la prevalenza, in presenza di prodotti omogenei, debba essere definita in termini quantitativi. Invece, qualora il prodotto trasformato richieda anche l’impiego di altri e diversi prodotti acquistati da terzi, questi ultimi non devono superare, in termini di valore, quello dei beni autoprodotti e impiegati nell’attività di trasformazione.
Oltre al confronto quantitativo e mediante valore economico, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 32/E/2009, illustrando i criteri affinché l’attività di produzione di energia, di carburanti e prodotti chimici possa considerati connessa, ha anche ammesso che qualora non sia possibile effettuare il confronto “(…) in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi”.
L’attenzione posta dall’Amministrazione finanziaria per fissare dei criteri oggettivi al fine di poter verificare la prevalenza mostra quanto sia dirimente, non solo ai fini fiscali, poter dimostrare il rispetto di questo requisito.
Le imprese che intendono, giustamente, avviare delle attività di valorizzazione delle proprie produzioni devono quindi tutelarsi, documentando e conservando documenti e schede di produzione al fine di poter dimostrare, in sede di eventuali controlli, il rispetto di questo fondamentale requisito.
Un altro limite al quale fare attenzione è quello della prima trasformazione. I regolamenti comunitari, infatti, limitano l’attività agricola alla prima trasformazione dei prodotti.
Sul piano fiscale, le imprese che determinano il reddito su base catastale, qualora svolgano attività di manipolazione o trasformazione ricomprese nel decreto previsto dall’art. 32, comma 2, lett. c), TUIR (attualmente in vigore il D.M. 13 febbraio 2015), se rispettano il requisito della prevalenza permangono nell’alveo dei redditi agrari.
Invece, se i prodotti trasformati non sono ricompresi nel citato decreto, rispettando il requisito della prevalenza
Altro aspetto da non sottovalutare è che, vista la finalità della norma di consentire alle imprese agricole di valorizzare le loro produzioni, il reddito derivante dalla manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei propri prodotti, se rispetta il principio della prevalenza non è soggetto a ulteriori limitazioni.
Poiché le attività di manipolazione e trasformazione sono direttamente correlate alla produzione agricola primaria, il rispetto del requisito della prevalenza impone che ogni incremento della produzione dei beni trasformati sia preceduto da un corrispondente aumento della produzione primaria. Per tale ragione non trova applicazione la prescrizione contenuta nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 44/E/2002, relativa alle attività di fornitura di servizi (l’attività di fornitura di servizi svolta dall’imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale pena la perdita della connessione all’attività agricola).
La verifica della connessione, nel caso della trasformazione, richiede un’attenta valutazione dei prodotti trasformati ed una loro pianificazione anche in funzione delle prodizioni annuali che, di norma, subiscono delle oscillazioni pure in assenza di fenomeni calamitosi o, comunque, estremi.
Anche se il Legislatore nel corso degli anni è intervenuto mitigando il rigore della norma, specie in presenza di calamità o epidemie eccezionali; sul piano fiscale il requisito della prevalenza resta sempre un elemento imprescindibile che, pertanto, deve essere meticolosamente verificato dalle imprese.