Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025 è ammesso, senza alcuna condizione, solo per importi non superiori alla soglia di 5.000 euro. L’utilizzo del credito per importi superiori a tale soglia, invece, è ammesso solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello IVA 2026, munito del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo.
Il modello IVA 2026 può essere presentato già a partire dal 2 febbraio 2026, al fine di utilizzare in compensazione l’eccedenza detraibile 2025 d’importo superiore a 5.000 euro. Tuttavia, i soggetti ISA che hanno conseguito determinati punteggi di affidabilità fiscale, sono esonerati dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi fino alla soglia di 50.000 / 70.000 euro. Allo stesso modo, i contribuenti che hanno aderito al CPB, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità per importi fino alla soglia di 70.000 euro.
L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025 è ammesso, senza alcuna condizione, solo per importi non superiori alla soglia di 5.000 euro. L’utilizzo del credito per importi superiori a tale soglia è, invece, ammesso solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello IVA 2026, munito del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo. Il modello IVA 2026 può essere presentato già a partire dal 2 febbraio 2026, al fine di utilizzare in compensazione l’eccedenza detraibile 2025 d’importo superiore a 5.000 euro. Tuttavia, i soggetti ISA che hanno conseguito determinati punteggi di affidabilità fiscale, sono esonerati dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per importi fino a 50.000 / 70.000 euro.
Il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale può essere chiesto a rimborso, riportato all'anno successivo (per essere scomputato nelle liquidazioni periodiche IVA) o utilizzato in compensazione nel modello F24 per il pagamento di altre imposte, contributi o premi.
L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA annuale è liberamente ammesso dal 1° gennaio dell’anno successivo solo per importi non superiori alla soglia di 5.000 euro. L’utilizzo di importi superiori a 5.000 euro richiede, invece, la previa presentazione del modello IVA da cui emerge il credito, con l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo (tuttavia, a favore delle c.d. start up innovative di cui all'art. 25, D.L. n. 179/2012, iscritte nella Sezione speciale del Registro delle Imprese, la soglia di 5.000 euro è incrementata a 50.000 euro).
Il modello F24 utilizzato per la compensazione del credito IVA deve poi essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall'importo del credito utilizzato.
|
Utilizzi fino a 5.000 euro |
La compensazione è liberamente ammessa dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione del credito. Il relativo modello F24 deve essere presentato con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). |
|
Utilizzi oltre 5.000 euro |
La compensazione è ammessa dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA 2026 munito del visto di conformità. Il relativo modello F24 deve essere presentato con i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). |
I soggetti che dall’applicazione degli ISA hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 per il 2024, o quale media semplice dei livelli di affidabilità 2023 - 2024, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità, per l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025, per importi non superiori a 70.000 euro annui (tale limite comprende l’utilizzo in compensazione del credito annuale IVA 2025 e dei crediti IVA trimestrali 2026).
Invece, i soggetti ISA che hanno conseguito un livello di affidabilità fiscale inferiore a 9 ma almeno pari a 8 per il 2024, o a 8,5 quale media semplice dei livelli di affidabilità 2023 - 2024, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità, per l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025, per importi non superiori a 50.000 euro annui.
A tal fine, nel modello IVA deve essere barrata la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”, presente nel riquadro “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”.
|
PUNTEGGIO DI AFFIDABILITÀ ISA |
ESONERO DALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ |
|
Almeno pari a:
|
Importi non superiori a 70.000 euro annui |
|
Inferiore a 9 ma almeno pari a:
|
Importi non superiori a 50.000 euro annui |
Tali benefici premiali sono poi accordati anche ai soggetti che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale, già dal primo dei due anni di decorrenza del concordato. Pertanto, i soggetti che hanno aderito al CPB 2024 - 2025, o al CPB 2025 - 2026, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2025, per importi non superiori a 70.000 euro annui.
Riepilogando, il credito IVA maturato nel corso del 2025 può essere liberamente utilizzato in compensazione nel modello F24 fino all’ammontare di 5.000 euro già dal 1° gennaio 2026. Una volta raggiunto detto limite, ogni successiva compensazione nel modello F24 (anche se d’importo inferiore a 5.000 euro) è ammessa solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello IVA 2026, relativo al 2025, munito del visto di conformità o, per le società soggette al controllo contabile, della sottoscrizione dell’organo di controllo (ad esempio, se il modello IVA 2026 è presentato il 13 febbraio 2026, il credito IVA 2024 può essere utilizzato in compensazione orizzontale nel modello F24 a partire dal 23 febbraio 2026).
Le limitazioni sopraindicate operano con esclusivo riferimento alla compensazione orizzontale del credito IVA, ossia in caso di utilizzo del credito per il pagamento, a mezzo modello F24, di imposte, contributi o premi diverse dall’IVA.
Non sussiste, invece, alcuna limitazione per la compensazione verticale del credito IVA con i versamenti dovuti a titolo di IVA periodica, in acconto o a saldo, anche se la stessa è esposta nel modello F24 (il credito IVA 2025, ad esempio, può essere liberamente utilizzato per il versamento del saldo a debito della liquidazione IVA di gennaio 2026 o per il pagamento del saldo IVA annuale relativo al 2026).
Con Circolare n. 29/E/2010, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la compensazione verticale è ammessa soltanto se il credito IVA è maturato antecedentemente al debito con il quale viene compensato. Infatti, qualora il credito sia maturato successivamente al debito, la compensazione non può essere esposta nella dichiarazione IVA e, pertanto, dovendo essere effettuata con il modello F24, soggiace ai vincoli in esame.
La soglia annuale di 5.000 euro è da intendersi riferita all’anno di maturazione del credito, e non all’anno solare di utilizzo in compensazione; la stessa, inoltre, deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).
Di conseguenza, il credito IVA 2025 e gli eventuali crediti IVA trimestrali che matureranno nel corso del 2026, formano due distinti plafond di 5.000 euro, da utilizzare in compensazione orizzontale nel modello F24.
L'obbligo di applicare la disciplina, infine, scatta soltanto in occasione dell’utilizzo che comporta il superamento del limite di 5.000 euro. Pertanto, fino al raggiungimento di detto limite, l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito IVA non soggiace alle regole in esame, anche se il contribuente dispone di un’eccedenza a credito superiore a 5.000 euro e intende effettuare successivi utilizzi oltre soglia.
Ai fini delle limitazioni in esame, pertanto, assume rilievo l’ammontare effettivamente compensato nel corso dell’anno, non l’importo del credito emergente dalla dichiarazione IVA annuale.
La compensazione orizzontale del credito IVA soggiace al limite massimo annuale di compensazioni di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000, pari a 2 milioni di euro.
Occorre poi considerare che l’art. 1, comma 94, lett. b), Legge n. 213/2023, ha introdotto, con effetto dal 1° luglio 2024, il nuovo comma 49-quinquies all’art. 37, D.L. n. 223/2006, il quale prevede il divieto di utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti tributari e contributivi in presenza di:
per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Con effetto dal 1° gennaio 2026, l’art. 1, comma 116, Legge n. 199/2025, c.d. “Legge di Bilancio 2026”, ha ridotto la soglia limite da 100.000 a 50.000 euro.
Inoltre, qualora non sia applicabile il divieto di compensazione di cui al comma 49-quinquies dell’art. 37, D.L. n. 223/2006, opera il divieto di compensazione, fino a concorrenza dell’importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto, di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010.
Pertanto, qualora non trovi applicazione il limite di 50.000 euro di cui all’art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006, può trovare comunque applicazione il limite di cui all’art. 31, D.L. n. 78/2010, pari a 1.500 euro.
Sul punto occorre peraltro considerare che, diversamente da quanto previsto dall’art. 31, D.L. n. 78/2010, il divieto di compensazione cui all’art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006, è applicabile, oltre ai crediti relativi alle imposte erariali (come l’IVA), anche a quelli di natura agevolativa.
Di conseguenza, in presenza di somme iscritte a ruolo per debiti relativi ad imposte erariali e accessori di ammontare superiore a 1.500 euro, il divieto di compensazione opera esclusivamente in relazione ai crediti di natura erariale. Invece, in presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 50.000 euro, il divieto di compensazione opera per i crediti di qualsiasi natura, erariali e di natura agevolativa, con la sola esclusione dei crediti INPS ed INAIL.
La compensazione del credito IVA può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall'importo utilizzato in compensazione.
|
MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEL MODELLO F24 |
|
|
Modello F24 con saldo a debito senza compensazioni |
Entratel, Fisconline, remote e home banking |
|
Modello F24 con saldo a debito contenente compensazioni |
Entratel o Fisconline |
|
Modello F24 con saldo a zero contenente compensazioni |
|
Occorre poi considerare che, per la trasmissione telematica del modello F24 che espone compensazioni d’importo superiore a 5.000 euro, è necessario attendere almeno 10 giorni dalla data di presentazione della relativa dichiarazione IVA.
Il modello IVA 2026, relativo all’anno 2025, deve essere presentato nel periodo 2 febbraio - 30 aprile 2026 (il 1° febbraio cade di domenica). Pertanto, qualora il modello IVA 2026 sia presentato nei primi giorni di febbraio (munito del visto di conformità), è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito emergente dallo stesso, per l’importo che eccede 5.000 euro, già a partire dal modello F24 in scadenza il prossimo 16 febbraio 2026.
Qualora si renda necessario presentare una dichiarazione integrativa per sostituire il modello IVA trasmesso privo del visto di conformità (al fine di poter utilizzare in compensazione il credito IVA 2025 per importi superiori a 5.000 euro), i 10 giorni richiesti prima di poter utilizzare il credito decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa (ad esempio, se la dichiarazione integrativa è presentata il 22 aprile 2026, la compensazione per importi superiori a 5.000 euro è ammessa dal 2 maggio 2026).
Il modello IVA 2026 presentato entro 90 giorni dal termine di legge, ossia entro il 29 luglio 2026, è considerato comunque valido (deve essere, tuttavia, corrisposta la sanzione ridotta di 25 euro, indicando nel modello F24 il codice tributo “8911”).
Anche in questa ipotesi devono essere osservate le disposizioni in esame e, pertanto, se il modello IVA 2026 tardivo è presentato il 27 giugno 2026, la compensazione per importi superiori a 5.000 euro è ammessa dal 7 luglio 2026.
L'eventuale credito IVA 2024 residuo, può essere utilizzato in compensazione nel corso del 2026 (codice tributo “6099”, anno di riferimento “2024”) fino alla data di presentazione del modello IVA 2026 (relativo al 2025), da tale momento, infatti, detto credito confluisce in quello riferito all’anno 2025.
L'eventuale credito IVA trimestrale 2025 residuo, richiesto in compensazione con la presentazione del modello IVA TR (relativo al primo, secondo o terzo trimestre 2025), munito del visto di conformità per utilizzi superiori alla soglia di 5.000 euro, può essere utilizzato in compensazione nel 2026 fino alla data di presentazione del modello IVA 2026 (relativo al 2025); da tale data, infatti, lo stesso contribuisce alla determinazione del saldo IVA 2025.