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pacchetto-ortofloro-plus Dal prossimo 3 novembre è obbligatorio comunicare l'effettivo utilizzatore dell'auto

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come già annunciato nella nostra circolare n. 283/2014, dal prossimo 3 novembre sarà obbligatorio registrarepresso la motorizzazione eannotare sulla carta di circolazioneil nome di chi ha la disponibilità del veicolo per più di 30 giorni senza esserne intestatario. inoltre, dovranno essere indicate le variazioni che comportano il cambio delle generalità delle persone fisiche o la denominazione per quelle giuridiche. tali novità, introdotte con l’ultima modifica al codice della strada e regolamentate da un apposito d.m., saranno applicate a partire dal prossimo 3 novembre e la loro violazione comporterà l’applicazione di sanzioni pari all’importo di euro705 oltre al ritiro immediato della carta di circolazione. con la circolare n. 23743 pubblicata il 27 ottobre scorso, la motorizzazione ha fornito ulteriori chiarimenti per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa in esame che, lo si ribadisce, sono applicabili per tutti gli affidamenti che inizieranno il 3 novembre. si precisa che i soggetti che a tale data hanno già degli affidamenti in corso li potranno comunque fare annotare, ma tale adempimento non è obbligatorio. i chiarimenti più importanti riportati nella citata circolare sono i seguenti:. - la non obbligatorietà dell’annotazione dell’utilizzatore se l’auto è attribuita come fringe benefit o come mezzo anche solo parzialmente di servizio, ma nei casi in cui l’obbligo sussiste, vale anche per i soci, amministratori e collaboratori dell’azienda. - obbligo di trascrizione anche per il nome dell’utilizzatore dell’auto del defunto, senza che ciò implichi accettazione dell’eredità. - sono esonerate dall’obbligo le sublocazioni senza conducente, i subcomodati e, per ora, gli affidamenti in custodia giudiziale agli organi di polizia. in ambito aziendale, il principio fondamentale viene individuato nella differenza fra il comodato (deve essere sempre annotato) e le altre forme di utilizzo del veicolo aziendale. nella circolare viene specificato che il comodato sussiste quando vi è un utilizzo esclusivo e personale e a titolo gratuito. tale fattispecie, secondo la motorizzazione, non si verifica nel caso di fringe benefit (non sussiste la gratuità), ovvero quando il dipendente subisce una trattenuta per la parte di utilizzo del mezzo ad uso privato. nei fatti, l’unico caso di annotazione del nome del dipendente si verifica nell’ipotesi in cui egli riceva un veicolo “esclusivamente” per usarlo nel tempo libero. al momento della scadenza del comodato non è richiesta un’ulteriore annotazione, infatti, si può ritenere che il mezzo sia rientrato nella disponibilità dell’azienda, che dovrà comunicare alla motorizzazione solo il caso in cui vi sia un’estinzione anticipata del contratto. un’ulteriore fattispecie analizzata dalla circolare, è il caso di noleggio a lungo termine. in tal caso andrà annotato il nome dell’azienda che poi affida il mezzo al dipendente e la locazione si intende prorogata fino a quando il noleggiatore comunica che il veicolo è rientrato nella sua piena disponibilità. anche in questo caso dovrà essere effettuata un’apposita comunicazione se il contratto si estingue anticipatamente. ©riproduzione riservata
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