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Con la Risposta a Interpello n. 68 del 6 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della verifica della soglia di 85.000 euro per la permanenza nel regime forfetario, non rilevano i compensi erogati per errore e successivamente restituiti al committente, anche se la restituzione avviene nell’anno successivo.