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Durante l’emergenza da COVID-19, l’art. 6, D.L. n. 23/2020, ha consentito alle società di capitali di “sterilizzare” le perdite degli esercizi 2020, 2021 e 2022, sospendendo temporaneamente gli obblighi civilistici di riduzione del capitale sociale e le cause di scioglimento della società. La sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione opera fino al quinto esercizio successivo e, pertanto, nel bilancio 2025 tornano a dover essere adottati tutti i comportamenti imposti dal Codice civile in materia di riduzione e di ricostituzione del capitale sociale per perdite.