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Con la Risposta all’interpello n. 909-121/2026, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che le operazioni di cernita, selezione, classificazione e confezionamento delle uova effettuate presso un centro di imballaggio autorizzato costituiscono attività di manipolazione ai sensi dell’art. 56-bis del TUIR, anche quando riguardano uova acquistate da terzi in misura non prevalente rispetto a quelle prodotte dall’azienda.
Si tratta di un chiarimento di particolare rilievo ottenuto da una Società di allevamento di galline ovaiole, che consente di superare una criticità interpretativa esistente da anni in questo settore.
Prima della presentazione dell’interpello, la possibilità di acquistare uova da terzi e commercializzarle dopo le lavorazioni del centro di imballaggio non era assistita da un chiaro inquadramento fiscale.
Poiché le uova non sono comprese tra i prodotti indicati nel D.M. 13 febbraio 2015, vi era il rischio che tali operazioni venissero considerate:
Per una “società agricola”, questo rischio assumeva un rilievo ancora più grave dato che tale qualifica richiede l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. (art. 2, D.Lgs. 99/2004)
Con la risposta resa alla Società istante, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che:
Questo consente alla società istante di integrare la propria produzione mantenendo un regime fiscale particolarmente semplificato.
Un effetto ancora più rilevante della risposta all’interpello riguarda il riconoscimento della natura agricola dell’attività svolta.
Infatti, l’inquadramento delle operazioni di centro imballaggio come attività di manipolazione consente di ricondurle tra le attività agricole connesse previste dall’art. 2135 del codice civile, purché rispettato il requisito della prevalenza della produzione propria.
Come per le altre attività agricole connesse di trasformazione e manipolazione, anche nel caso in esame, il centro di imballaggio può essere un soggetto terzo, senza inficiare la natura dell’operazione in capo all’impresa agricola committente.
Per la Società Agricola istante questo significa che:
Il chiarimento assume un rilievo ancora più importante se si considera che le società agricole possono mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) solo se esercitano esclusivamente attività agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c.
In assenza di questo interpello, l’attività di acquisto e rivendita di uova di terzi avrebbe potuto essere qualificata come attività commerciale, con il rischio concreto di:
La risposta dell’Agenzia delle Entrate consente invece alla Società istante di mantenere l’esercizio esclusivo di attività agricola anche in presenza di manipolazione e commercializzazione di uova acquistate da terzi nei limiti della non prevalenza.
Si tratta di un passaggio di rilevanza fondamentale sotto il profilo giuridico e fiscale.
Ulteriore conseguenza diretta dell’inquadramento dell’attività come attività agricola connessa riguarda la fiscalità immobiliare.
Il riconoscimento operato dall’Agenzia delle Entrate consente infatti alla Società Agricola istante di mantenere:
In assenza della risposta positiva fornita dall’Agenzia delle entrate, l’attività avrebbe potuto essere considerata commerciale, con possibili effetti negativi sulla classificazione degli immobili aziendali.
La risposta favorevole ottenuta rappresenta il risultato di un percorso tecnico-interpretativo sviluppato nell’interesse dell’impresa agricola istante.
Consulenzaagricola.it continua a operare a supporto delle aziende agricole:
L’orientamento espresso nella risposta dell’Agenzia delle entrate rappresenta una conferma per le imprese che operano nel settore avicolo per la produzione di uova da consumo.
Come noto, le risposte a interpello producono effetti giuridici vincolanti esclusivamente nei confronti del soggetto istante, pertanto la risposta vincola l’Amministrazione finanziaria solo per l'istante e il caso concreto.
Per gli altri allevatori che si trovano in situazioni analoghe:
Tuttavia, imprese che operano in condizioni analoghe possono valutare la presentazione di un interpello analogo.
In tale ambito, consulenzaagricola.it resta a disposizione delle aziende interessate ad approfondire la propria posizione e verificare la possibilità di attivare lo stesso percorso interpretativo.
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