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L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 rappresenta uno degli strumenti più efficaci introdotti dal legislatore per favorire la continuità dell’attività agricola nell’ambito famigliare. La norma prevede infatti l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti, effettuati a favore del coniuge o dei discendenti, di aziende, rami d’azienda, quote sociali e partecipazioni, anche mediante il ricorso al patto di famiglia.