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Con la Risposta a interpello n. 117 del 4 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile beneficiare dall’agevolazione “prima casa” per un nuovo acquisto, anche quando l’abitazione posseduta sia il risultato della fusione catastale di due immobili, di cui solo uno è stato originariamente acquistato fruendo del beneficio fiscale. L’Amministrazione finanziaria ha poi precisato le modalità di calcolo del credito d’imposta di cui all’art. 7, Legge n. 448/1998, in questa peculiare fattispecie, circoscrivendone la base di calcolo alla sola imposta versata con l’aliquota di favore in occasione del primo acquisto agevolato.