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Con la Risposta a interpello n. 115 del 4 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’art. 3, comma 4-ter, D.Lgs. n. 346/1990, in caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali mediante patto di famiglia, presuppone che i beneficiari acquisiscano un controllo di diritto sostanziale e non soltanto formale. Il disponente che, pur cedendo una quota nominalmente di controllo, conservi poteri di veto su materie rilevanti, anche di ordinaria amministrazione, attraverso categorie azionarie speciali, non trasferisce il controllo effettivo richiesto dalla norma agevolativa. La stessa operazione è stata altresì qualificata come abusiva ai sensi dell’art. 10-bis, Legge n. 212/2000, nella misura in cui il preventivo conferimento delle partecipazioni in una newco, in regime di realizzo controllato di cui all’art. 177, comma 2, TUIR, risulti privo di sostanza economica e funzionale a un indebito abbattimento della base imponibile ai fini dell’imposta di donazione.