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La Suprema Corte, con ordinanza n. 3784 del 19 febbraio 2026, ha fornito un’interpretazione estensiva del requisito di edificabilità ai fini dell’applicazione del trattamento fiscale, ai sensi dell’art. 67 TUIR, alle plusvalenze realizzate della cessione di terreni agricoli. Muovendo dalla definizione normativa di edificabilità, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006, che riconduce le aree fabbricabili in base allo scopo edificatorio definito dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’iter approvativo, la Corte di Cassazione ribadisce la distinzione tra edificabilità “legale” ed edificabilità “di fatto”.