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Le disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 1042/2013 possono essere già utilizzate per individuare criteri interpretativi al fine di individuare la territorialità Iva per i servizi immobiliari.
Il Regolamento avrà effetto a partire solamente dal 1° gennaio 2017, tuttavia, in quanto trattasi di disposizioni che integrano il regolamento d’esecuzione n. 282/2011, esse hanno una chiara valenza interpretativa e, pertanto, possono essere già utilizzate al fine della risoluzione di specifiche problematiche, specialmente nei casi in cui non vi sia un contrasto con la normativa attualmente in vigore, oppure con precedenti orientamenti di prassi o giurisprudenza.
Per quanto concerne i servizi immobiliari, il criterio di territorialità per le cessioni/prestazioni è del tutto semplice: l’operazione è localizzata(e solitamente tassata ai fini Iva) nel luogo in cui è ubicato l’immobile (Artt. 7-bis, comma 1 e 7-quater, lettera a) del D.P.R.633/72).
La difficoltà che sopraggiunge in molti casi, è quella di stabilire se un bene è immobile o se un determinato servizio ha natura immobiliare. A rendere più complicato il quadro normativo, vi sono i divergenti orientamenti delle amministrazioni interessate, quando si tratta di operazioni internazionali. Il regolamento cerca di risolvere queste difficoltà, introducendo la nozione di immobile e individuando una serie di servizi che possono ritenersi immobiliari o che non sono tali (art. 31-bi e 31-ter).
In linea con l’orientamento della Corte di Giustizia europea, i servizi immobiliari devono presentare un nesso sufficientemente diretto (fisico o giuridico) con l’immobile: nel senso che da esso “promanano”, essendo l’immobile un elemento costitutivo del servizio, o sono ad esso diretti, come accade per i lavori di costruzione/demolizione di fabbricati o parti di essi.
Il regolamento fornisce utili indicazioni per molte situazioni pratiche. Nel caso di progettazione, tale servizio è ritenuto come prestazione immobiliare anche se poi l’immobile non sarà costruito, mentre non lo sono i progetti per immobili ovunque replicabili (layout, showroom, negozio).
Inoltre, è ritenuto un servizio immobiliare il leasing o la locazione, ma solamente quando l’immobile o una sua porzione è assegnato all’uso esclusivo del destinatario e sempre se l’uso dello stesso no rientri in una prestazione pubblicitaria, così come previsto dall’art. 31-bis, par. 3, lettera c).
Sono servizi immobiliari anche i lavori di manutenzione e ristrutturazione dell’immobile, compresi i lavori di pulizia e quelli di posa in opera di piastrelle, carta da parati e parquet.
Allo stesso modo, è considerata una prestazione immobiliare l’installazione, la manutenzione e relativa riparazione, di elementi che posano considerarsi beni immobili nel momento in cui vengono installati o montati sul fabbricato, in quanto ne diventano parte integrante e lo completano o vi sono installati permanentemente, senza la possibilità di essere rimossi a meno che non vengano effettuati interventi alterativi del fabbricato.
Infine, per quanto riguarda le prestazioni di progettazioni e messa a disposizione temporanea di stand presso fiere, esposizioni ed altri servizi, il regolamento assume quanto disposto nella sentenza della Corte nella causa C-530/09, la quale stabilisce che detti servizi non sono considerati immobiliari. Rimane comunque il dubbio in merito a questa fattispecie, poiché non é chiaro se essa può applicarsi a tutte le prestazioni fieristiche in generale a prescindere dal livello di complessità.