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Con la Risposta n. 151/2026, l’Agenzia delle entrate torna sul delicato confine tra attività agricola connessa, tassazione catastale e determinazione forfetaria del reddito d’impresa. Il documento riguarda una società agricola che alleva pollame e realizza prodotti crudi pronti da cuocere, utilizzando prevalentemente carne proveniente dai propri allevamenti e, in misura secondaria, carne e altri ingredienti acquistati da terzi.
La Risposta n. 151/2026 chiarisce il trattamento dei prodotti avicoli elaborati e conferma che la connessione civilistica non è sufficiente: occorre verificare anche la classificazione fiscale del prodotto ottenuto.
Il chiarimento è particolarmente significativo perché evidenzia un principio spesso trascurato: la qualificazione civilistica dell’attività come agricola connessa, ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, non determina automaticamente l’applicazione della tassazione catastale. Sul piano fiscale è infatti necessario compiere un’ulteriore verifica, accertando che il prodotto ottenuto sia compreso nella tabella allegata al D.M. 13 febbraio 2015.
Il sistema fiscale agricolo è tradizionalmente fondato sulla determinazione catastale del reddito. In tale regime l’imponibile non coincide con il risultato economico effettivamente conseguito dall’impresa, ma viene determinato sulla base del reddito medio ordinario attribuito catastalmente ai terreni.
Occorre distinguere:
Pertanto, il proprietario che conduce direttamente il fondo dichiara, di norma, sia il reddito dominicale sia quello agrario; l’affittuario che esercita l’attività agricola dichiara invece il solo reddito agrario.
L’articolo 32 del TUIR considera produttive di reddito agrario, entro i limiti previsti dalla stessa disposizione:
Il reddito agrario viene quantificato applicando le tariffe d’estimo previste per ciascuna qualità e classe catastale. La tassazione prescinde quindi, almeno in linea generale, dai ricavi effettivi, dai costi sostenuti e dall’utile realmente prodotto nell’esercizio.
Questo regime opera naturalmente per gli imprenditori agricoli individuali, per le società semplici e per gli enti non commerciali. Per le società commerciali, invece, il reddito prodotto è ordinariamente reddito d’impresa e deve essere determinato secondo le regole analitiche del TUIR, salvo l’esercizio della specifica opzione prevista dal comma 1093 della Legge n. 296/2006.
L’articolo 1, comma 1093, della Legge n. 296/2006 consente alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative aventi la qualifica di società agricola di optare per l’imposizione dei redditi secondo l’articolo 32 del TUIR.
In concreto, l’opzione riguarda:
Le società semplici non hanno invece necessità di esercitare l’opzione, poiché per esse la determinazione catastale costituisce il regime naturale delle attività agricole rientranti nell’articolo 32. Le società per azioni non sono comprese tra i soggetti ammessi al regime opzionale.
Per poter esercitare l’opzione, la società deve possedere la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 99/2004. Sono quindi necessari due requisiti fondamentali:
L’Agenzia ha inoltre precisato che l’esclusività non deve risultare soltanto dallo statuto, ma deve essere rispettata anche nell’attività concretamente esercitata.
Le modalità applicative sono disciplinate dal D.M. 27 settembre 2007, n. 213. L’opzione si manifesta attraverso il comportamento concludente della società e deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta; in caso di esonero dalla dichiarazione IVA, la comunicazione avviene con le modalità previste in sede di dichiarazione dei redditi. La società deve possedere i requisiti fin dall’inizio del periodo d’imposta per il quale intende applicare il regime.
La scelta vincola il contribuente per almeno tre periodi d’imposta e, trascorso il triennio, continua a produrre effetti fino alla revoca. Qualora vengano meno i requisiti della società agricola, l’opzione perde efficacia a partire dallo stesso periodo d’imposta nel quale si verifica la causa di decadenza.
Un aspetto particolarmente importante è che, per la società optante, il reddito determinato secondo i criteri catastali dell’articolo 32 conserva giuridicamente la natura di reddito d’impresa. Non si trasforma, quindi, in reddito fondiario: viene solamente quantificato utilizzando le risultanze catastali. Gli eventuali redditi derivanti da attività non comprese nell’articolo 32 devono essere determinati separatamente secondo le rispettive regole fiscali.
La Risposta n. 151/2026 non affronta espressamente l’esercizio dell’opzione del comma 1093, concentrandosi sulla classificazione delle attività connesse. Per una società agricola costituita in forma di S.n.c., S.a.s., S.r.l. o cooperativa, tuttavia, il presupposto dell’opzione deve essere verificato a monte: la semplice presenza della locuzione “società agricola” non è sufficiente a consentire la tassazione catastale.
L’articolo 2135, terzo comma, del Codice civile considera connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo e dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura o dall’allevamento di animali.
La norma comprende inoltre le attività di fornitura di beni o servizi svolte mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse aziendali normalmente impiegate nell’attività agricola principale.
Per la connessione civilistica devono pertanto ricorrere due condizioni:
L’imprenditore può acquistare prodotti esterni per incrementare quantitativamente la produzione, utilizzare più efficientemente gli impianti o ampliare la gamma dei beni offerti. Gli acquisti devono però rimanere non prevalenti e devono essere funzionalmente inseriti nel comparto produttivo nel quale opera l’azienda.
Quando i prodotti propri e quelli acquistati sono omogenei, la prevalenza viene normalmente verificata attraverso un confronto quantitativo. Se, invece, si tratta di prodotti diversi ma appartenenti allo stesso comparto produttivo, si confrontano il valore normale dei prodotti agricoli propri e il costo dei prodotti acquistati da terzi. La prevalenza sussiste quando il primo è superiore al secondo.
La distinzione centrale è quella tra qualificazione civilistica e trattamento fiscale.
Un’attività di manipolazione o trasformazione può essere agricola connessa ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, ma non necessariamente produttiva di reddito agrario. Per applicare l’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR devono ricorrere congiuntamente:
Il D.M. 13 febbraio 2015 contiene l’elenco dei prodotti che possono beneficiare della determinazione catastale. Tra questi figurano, ad esempio, la produzione di carni e prodotti della macellazione, i vini, l’olio, i succhi di frutta, i formaggi, la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi e numerose altre produzioni agroalimentari.
Quando il prodotto trasformato è compreso nella tabella ministeriale e risulta rispettata la prevalenza, il reddito è assorbito nella determinazione catastale dell’articolo 32.
Quando, invece, l’attività resta civilisticamente connessa ma conduce a un prodotto non compreso nella tabella, trova applicazione l’articolo 56-bis, comma 2, del TUIR. In questo caso non si ha reddito agrario, ma reddito d’impresa determinato forfetariamente applicando il coefficiente del 15% ai corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA.
Per le attività connesse consistenti nella fornitura di servizi, il comma 3 dell’articolo 56-bis prevede invece, ricorrendone i presupposti, un coefficiente di redditività del 25% sui corrispettivi IVA. Nel testo oggi vigente, tali regimi forfetari possono essere applicati anche dalle società agricole che hanno esercitato l’opzione catastale prevista dal comma 1093.
Resta ferma la possibilità di optare per la determinazione analitica del reddito d’impresa secondo le regole ordinarie.
Esiste, infine, una terza ipotesi: la trasformazione può essere talmente ulteriore o industriale da condurre a un prodotto nuovo, privo di un’effettiva connessione con l’attività agricola principale. In questo caso non è applicabile neppure il regime forfetario dell’articolo 56-bis e il reddito deve essere determinato integralmente secondo le regole ordinarie del reddito d’impresa.
La società istante esercita un’attività di allevamento avicolo e produce elaborati alimentari crudi pronti da cuocere.
La carne proviene prevalentemente dagli animali allevati nei propri impianti. In misura non prevalente vengono acquistati capi vivi da terzi, successivamente macellati all’interno dell’azienda. Per ottenere i prodotti finali vengono inoltre utilizzati formaggi, salumi, erbe aromatiche, acqua e aromi acquistati esternamente, ai quali l’istante attribuisce una funzione meramente accessoria.
Le operazioni svolte comprendono il taglio, il disosso, la macinatura e l’aggiunta di aromi o ingredienti secondari. Secondo la società si tratta di lavorazioni limitate, effettuate mediante attrezzature normalmente presenti nel laboratorio aziendale e senza una distinta organizzazione industriale. I prodotti non vengono cotti e, a giudizio dell’istante, conservano la natura intrinseca del prodotto agricolo originario.
L’Agenzia non attribuisce valore decisivo alla maggiore o minore complessità delle operazioni compiute. Il fatto che si tratti di prodotti crudi, che non vi sia cottura o che le attrezzature siano normalmente utilizzate in azienda può contribuire a dimostrare la connessione agricola, ma non è sufficiente per stabilire il regime fiscale.
Il passaggio determinante è rappresentato dalla classificazione del prodotto ottenuto rispetto alla tabella allegata al D.M. 13 febbraio 2015.
La tabella comprende la voce “produzione di carni e prodotti della loro macellazione”, richiamando:
Di conseguenza, per i prodotti effettivamente riconducibili a tali attività, la società può applicare la determinazione catastale prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, a condizione che sia concretamente rispettato il requisito della prevalenza.
La conclusione cambia per i prodotti riconducibili al codice ATECO 10.13.0, ossia alla produzione di prodotti a base di carne, compresa quella di volatili.
Per questo codice, il decreto ministeriale ammette alla tassazione catastale soltanto:
Le altre preparazioni a base di carne comprese nel codice 10.13.0, ma non espressamente indicate nella tabella ministeriale, non possono essere tassate catastalmente. Per tali produzioni l’Agenzia ritiene applicabile il regime forfetario dell’articolo 56-bis, comma 2, con determinazione del reddito nella misura del 15% dei relativi corrispettivi.
Infine, l’Agenzia ricorda che le attività agricole connesse restano tali fin quando siano riconducibili ad un’attività prima trasformazione. Occorre pertanto considerare anche quanto indicato nella Circolare 44/E del 2004, nella quale l’Agenzia delle entrate precisò che ''le attività di trasformazione riconducibili al regime previsto dall'articolo 56bis del TUIR sono quelle attività che concernono le trasformazioni in prodotti diversi da quelli compresi nella tabella allegata al decreto ministeriale. Devono, in particolare, ritenersi escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 56bis citato le attività di trasformazione non usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola che intervengono in una fase successiva a quella che ha originato i beni elencati nel decreto ministeriale, atte a trasformare ulteriormente questi ultimi beni fino a realizzare prodotti nuovi che non trovano connessione con l'attività agricola principale ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile''.
La Risposta n. 151/2026 conferma che all’interno della stessa azienda e dello stesso laboratorio possono coesistere differenti modalità di determinazione del reddito:
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ O PRODOTTO |
TRATTAMENTO FISCALE |
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Carni e prodotti della macellazione riconducibili ai codici 10.11.0 e 10.12.0 |
Determinazione catastale ex articolo 32 |
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Carne essiccata, salata, affumicata, salsicce e salami |
Determinazione catastale ex articolo 32 |
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Altri prodotti a base di carne riconducibili al codice 10.13.0, ancora connessi all’attività agricola |
Reddito d’impresa forfetario ex articolo 56-bis, coefficiente 15% |
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Prodotti nuovi derivanti da trasformazioni ulteriori, non più connesse all’attività agricola |
Reddito d’impresa determinato analiticamente |
Ne deriva la necessità di classificare correttamente ogni singola linea produttiva e di distinguere contabilmente i relativi corrispettivi. A mio avviso, non è sufficiente fare riferimento al codice ATECO formalmente comunicato dalla società: occorre verificare le caratteristiche concrete del prodotto, il processo utilizzato e la sua effettiva riconducibilità alle voci richiamate dal decreto ministeriale.
La risposta appare condivisibile sotto il profilo sistematico, ma evidenzia anche una criticità della disciplina: prodotti realizzati nello stesso stabilimento, con le stesse carni e mediante lavorazioni molto simili possono essere sottoposti a regimi fiscali differenti in funzione della loro classificazione merceologica. Per le imprese agricole che diversificano la produzione, la corretta mappatura fiscale dei prodotti non rappresenta quindi un adempimento meramente formale, ma diventa un elemento essenziale per evitare che una parte dei ricavi venga impropriamente assorbita nella tassazione catastale.