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Tra pochi giorni (13/12/2014) gli operatori alimentari dovranno osservare il Regolamento n. 1169/2011/EU, che sostituisce le direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
Fanno eccezione solo le disposizioni aggiuntive già adottate a livello nazionale.
Dal 13 dicembre è obbligatorio indicare gli allergeni presenti, la ragione sociale o nome e indirizzo del responsabile delle informazioni fornite in etichetta (non è obbligatoria l’indicazione dello stabilimento di confezionamento del prodotto).
Precisiamo che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014, anche se in difformità rispetto ai criteri ai requisiti di cui al nuovo Regolamento, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte (vedi Artt. 54 e 55 del Regolamento).
La nuova disciplina prevede per gli alimenti preconfezionati le seguenti indicazioni minime obbligatorie:
- la denominazione dell’alimento
- l’elenco degli ingredienti
- gli eventuali allergeni (qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’Allegato II del Reg. 1169/2011 o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata)
- la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID)
- la quantità netta dell’alimento
- il termine minimo di conservazione (o la data di scadenza)
- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego
- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’Art. 8, paragrafo 1
- il Paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’Art. 26
- le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume
- una dichiarazione nutrizionale (obbligatoria dal 13 dicembre 2016)
- altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative (es. norme verticali olio extravergine, uova, ortofrutticoli)
Il Regolamento, oltre a riconfermare una serie di obblighi introduce anche altre novità, in particolare: