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pacchetto-ortofloro-plus Etichettatura dei prodotti alimentari

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tra pochi giorni (13/12/2014) gli operatori alimentari dovranno osservare il regolamento n. 1169/2011/eu, che sostituisce le direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. fanno eccezione solo le disposizioni aggiuntive già adottate a livello nazionale. dal 13 dicembre è obbligatorio indicare gli allergeni presenti, la ragione sociale o nome e indirizzo del responsabile delle informazioni fornite in etichetta (non è obbligatoria l’indicazione dello stabilimento di confezionamento del prodotto). precisiamo che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014, anche se in difformità rispetto ai criteri ai requisiti di cui al nuovo regolamento, possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte (vedi artt. 54 e 55 del regolamento). la nuova disciplina prevede per gli alimenti preconfezionati le seguenti indicazioni minime obbligatorie:. - la denominazione dell’alimento. - l’elenco degli ingredienti. - gli eventuali allergeni (qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato ii del reg. 1169/2011 o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata). - la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (quid). - la quantità netta dell’alimento. - il termine minimo di conservazione (o la data di scadenza). - le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego. - il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’art. 8, paragrafo 1. - il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’art. 26. - le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;. - il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume. - una dichiarazione nutrizionale (obbligatoria dal 13 dicembre 2016). - altre eventuali indicazioni obbligatorie per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative (es. norme verticali olio extravergine, uova, ortofrutticoli). il regolamento, oltre a riconfermare una serie di obblighi introduce anche altre novità, in particolare:. origine: sono richieste informazioni aggiuntive obbligatorie sul paese d’origine o sul luogo di provenienza dei prodotti (art. 26 “paese d’origine e luogo di provenienza”). lingua: l’etichetta deve in primo luogo informare il consumatore finale e pertanto essere redatta in una lingua a lui comprensibile. (art. 15 “requisiti linguistici”). vendita a distanza e tramite internet: gli obblighi di etichettatura sono estesi anche ai canali di vendita online (art. 14 “vendita a distanza”). ©riproduzione riservata
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