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Con la Legge di Stabilità 2015 sono statti riaperti i termini per procedere con la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni edificabili. A differenza degli altri anni, per il 2015 sono state raddoppiate le aliquote dell’imposta sostitutiva, passando dal 2 al 4% e dal 4 all’8%.
Tale agevolazione non è una novità nel quadro legislativo italiano. Fu introdotta per la prima volta nel 2001 con la L. 448 e ha subito proroghe fino al 30 giugno 2014; con la Legge di Stabilità 2015 viene riconfermata, ma con aumento notevole dell’imposta sostitutiva.
I requisiti per accedere alla rivalutazione e le relative modalità operative, sono rimasti invariati rispetto agli anni precedenti. La norma di riferimento è il D.L. 282/2002, la quale prevede che le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali che alla data del 1° gennaio 2015 possiedono partecipazioni (qualificate e non) e terreni (sia agricoli che edificabili) possano rivalutare gli stessi mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, nella misura del:
I termini per redigere la perizia e per il versamento dell’imposta sono fissati al 30 giugno 2015.
Coloro che possono accedere alla rivalutazione, sono le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime di impresa; le società semplici, società e associazioni ad esse equiparate di cui all’art. 5 del Tuir nonché gli enti non commerciali con esclusivo riferimento ai beni che non rientrano nell’esercizio dell’attività commerciale.
Al fine di poter usufruire della rivalutazione, il contribuente dovrà effettuare due operazioni. In primo luogo occorre che esso incarichi un professionista al fine di redigere e asseverare una perizia di stima, entro il 30 giugno 2015.
In seguito alla redazione della perizia, occorrerà versare l’imposta sostitutiva, considerando come base imponibile il valore del bene risultante dalla perizia di stima. L’imposta poi, potrà essere versata in unica soluzione entro il 30 giugno 2015, oppure potrà essere rateizzata, in tre quote annuali e di pari importo. In quest’ultimo caso andranno corrisposti anche gli interessi, calcolati nella misura del 3% annuo.
Il raddoppio dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, comporta due conseguenze. Per quanto concerne la rivalutazione delle partecipazioni, occorre effettuare un calcolo di convenienza, valutando l’applicazione del 4% sul valore lordo delle partecipazioni non qualificate, con il 26% applicato sulla sola plusvalenza. Inoltre, in caso di riduzione del valore dei beni e con la perizia cosiddetta al ribasso, con la quale si recupera l’imposta già versata, si dovrà comunque versare un conguaglio a meno che il valore della partecipazione o dei terreni si sia dimezzato.