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Come già anticipato nella nostra circolare n. 389/2014 la Legge di Stabilità 2015 estende il campo di applicazione del reverse charge (meccanismo di inversione contabile ai fini Iva) anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione.
E’ pur vero che l’applicazione di tale disciplina è subordinata alla concessione della deroga da parte del Consiglio dell’Unione Europea (art. 394 direttiva 2006/112/CE), ma se il provvedimento dovesse effettivamente trovare applicazione potrebbe avere conseguenze devastanti soprattutto per le aziende agricole in regime speciale IVA che operano per l’appunto nei confronti della grande distribuzione. Infatti, non avendo più l’IVA esposta sulle fatture di vendita non potranno più essere applicate le percentuali di compensazione e l’imposta assolta sugli acquisti rimarrebbe un costo a tutti gli effetti.
Per meglio comprendere le problematiche legate all’introduzione del meccanismo dell’inversione contabile si riporta qui di seguito un esempio:
Regime speciale ordinario
Cessione di bovini per |
51.600 |
Acquisti per |
20.000 |
Iva applicata in fattura sulla vendita di bovini (aliquota 10%) |
5.160 |
Iva detraibile sulla base della percentuale di compensazione 7% |
3.612 |
Iva sugli acquisti |
2.000 |
Iva da versare (5.160-3.612) |
1.548 |
Ricavo Iva regime speciale (3.612-2.000) |
1.612 |
Regime speciale in reverse charge
Cessione di bovini per |
51.600 |
Acquisti per |
20.000 |
Iva applicata in fattura sulla vendita di bovini (reverse charge) |
0 |
Iva detraibile sulla base della percentuale di compensazione 7% |
0 |
Iva sugli acquisti |
2.000 |
Iva da versare (0 - 0) |
0 |
Costo Iva regime speciale (0-2.000) |
2.000 |
In sostanza, se il Consiglio dell’Unione Europea dovesse avvallare l’introduzione del regime di inversione contabile per le operazione effettuate nei confronti della grande distribuzione, le aziende agricole in regime speciale IVA subirebbero una perdita devastante in termini di redditività, poiché l’IVA sugli acquisti andrebbe ad incidere integralmente a conto economico.
Si ricorda, a tal proposito, che per far fronte a problematiche analoghe a quella in esame, il legislatore ha introdotto per le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli divenute non imponibili, il meccanismo dell’IVA teorica che prevede il diritto al rimborso o alla detrazione di una imposta fittizia determinata sulla base delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni interne.
L’ IVA teorica non è attualmente applicabile per le operazioni interne, ma se il Consiglio dell’Unione Europea dovesse avvallare il provvedimento, tale meccanismo potrebbe essere l’unica soluzione per non penalizzare irrimediabilmente le numerose aziende agricole in regime speciale che operano nei confronti della grande distribuzione.
Gli esperti di Consulenzaagricola.it hanno fin da subito rilevato le problematiche connesse all’introduzione del reverse charge nell’ambito dei rapporti con la grande distribuzione caldeggiando il rigetto del provvedimento da parte del Consiglio dell’Unione Europea.