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Molte le novità per l’agricoltura nella legge di stabilità, alcune delle quali assolutamente innovative come la possibilità di emettere minibond.
Altre invece molto penalizzanti come l’applicazione del reverse charge sulla vendita di energia elettrica e sulle cessioni di prodotti agricoli alla grande distribuzione.
In sintesi si evidenzia:
IMU terreni ex agricoli
La legge di Stabilità differisce al 26.01.2015 la scadenza ordinaria del 16.12.2014 per il pagamento dell'IMU dovuta sui terreni ex montani. Tale proroga si è resa necessaria per le difficoltà in cui si sono trovati i contribuenti nella individuazione dei terreni montani e collinari (prima esenti) da assoggettare per la prima volta ad imposta con provvedimento tardivo emanato in prossimità della scadenza.
Rivalutazione di terreni e quote
Sono riaperti i termini per procedere alla rivalutazione delle quote societarie e terreni
agricoli e edificabili ma con il raddoppio delle aliquote dell'imposta sostitutiva che passa dal 2% al 4% per le partecipazioni non qualificate e dal 4% all'8% per i terreni e le partecipazioni qualificate. La rivalutazione è ammessa per terreni e partecipazioni possedute al 1.01.2015 e da eseguirsi entro il 30.06.2015 mediante perizia asseverata e versamento totale dell'imposta ovvero anche solo della prima rata di tre.
Aliquota Iva sul pellet
L'aliquota Iva applicabile alle cessioni di pellet di legno per riscaldamento passa dal 10% al 22%.
Novità extra fisco
Al fine di contribuire al superamento delle difficoltà di accesso al credito per le aziende agricole vengono create forme innovative di autofinanziamento alternative a quelle ordinarie attraverso l'Ismea.
Finanziamenti garantiti da crediti PAC
Gli agricoltori potranno ricevere anticipazioni finanziarie da Ismea a fronte della cessione al predetto istituto dei crediti vantati per i titoli PAC posseduti. In pratica, quindi, attraverso Ismea sarà possibile l'anticipazione dei crediti con modalità, termini e condizioni al momento non conosciuti.
Minibond
Ismea potrà concedere garanzie a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Le imprese agricole potranno, quindi, emettere minibond da cedere a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) le cui quote o azioni siano collocate solo presso investitori qualificati che non possono essere soci della società emittente.
I titoli dovranno essere conformi alle norme del Codice Civile sui limiti alle emissione delle obbligazioni societarie (art. 2412 C.C.) e alle norme sulle cambiali finanziarie emesse dalle società (art. 32 D.L. 83/2012). Tale opportunità interessante e innovativa non pare però né di facile attuazione, in relazione alla difficoltà degli operatori del comparto primario nell'approcciarsi a pratiche non usuali, né di rapida attuazione per la presumibile difficoltà nella individuazione di investitori qualificati disponibili all'acquisto di bond di difficile collocamento per la ridotta entità del titolo che, comunque, gode delle garanzie di Ismea.
Vendita di energia elettrica e gas
Per quanto concerne la vendita dell’energia, evidenziamo che il comma 629 della legge di stabilità ha esteso il regime dell’inversione contabile non solo alle cessioni dei certificati inerenti al gas e all’energia, ma anche alla cessione dell’energia elettrica e del gas che vengano effettuati nei confronti di un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633/72. Ciò potrebbe determinare problematiche sotto l’aspetto finanziario determinato dall’anticipazione dell’iva ai fornitori.
Vendita di prodotti agricoli alla grande distribuzione
Qualora il Consiglio dell’Unione Europea conceda la deroga (art. 394 direttiva 2006/112/CE), l’applicazione del reverse charge, meccanismo di inversione contabile ai fini Iva, verrà estesa anche alle cessioni di prodotti agricoli effettuate nei confronti della grande distribuzione. L’applicazione di questa disposizione comporterebbe un danno al settore agricolo sia sotto l’aspetto finanziario a seguito dell’anticipazione dell’iva ai fornitori, sia sotto l’aspetto economico a seguito dell’impossibilità di recuperare l’iva a credito per i soggetti in regime speciale, mancando l’iva sulle fatture emesse a cui applicare la percentuale di compensazione.