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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Milleproroghe i produttori di energia elettrica da fonti agroforestali possono tirare un sospiro di sollievo, infatti, anche per il prossimo anno, la tariffa incentivante continuerà ad essere esclusa dalla determinazione del reddito in misura forfettaria (25%) ed inoltre verrà mantenuta la franchigia.
Viene così scongiurato (almeno per il prossimo anno) il rischio derivante dalle previsioni contenute nell’art. 22 del D.L. 66/2014 che assoggettare a tassazione forfettaria tutti i corrispettivi soggetti ad IVA; circostanza, quest’ultima, che avrebbe determinato conseguenze devastanti soprattutto per i produttori di energia da biomasse.
In sostanza, dal 1° gennaio 2015 le attività di produzione di energia da fonti fotovoltaiche e agroforestali continueranno ad essere considerate attività connesse a quelle agricole, ma il reddito si determinerà applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’Iva il coefficiente di redditività del 25%, escludendo franchigia e tariffa incentivante.
La disciplina, immutata rispetto a quella in vigore lo scorso anno, stabilisce che la base imponibile per l’applicazione del coefficiente del 25% corrispondente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta; tale formulazione consente anche ai produttori di energia da fonti agroforestali di determinare il reddito escludendo la tariffa incentivante. Pertanto, anche per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, per le produzioni agroenergetiche, il reddito si determina nel seguente modo:
- si considerano ricomprese nel reddito agrario le produzioni di energia elettrica rientranti nella franchigia pari a 2.400.000 kwh per gli impianti di biogas con risorse agroforestali, ovvero pari a 260.000 kwh per gli impianti fotovoltaici;
- per i produttori di energia elettrica da fonti fotovoltaiche il reddito, per la parte eccedente la franchigia, è pari al 25% dei corrispettivi registrati ai fini dell’Iva già al netto della tariffa incentivante, con la sola eccezione del 5° conto energia;
- per i produttori di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali (biogas) nonché per i produttori di energia con impianti fotovoltaici che rientrano nel 5° conto energia, la base di calcolo del reddito con la percentuale del 25% corrisponde al corrispettivo fatturato e registrato ai fini dell’Iva, scorporando però la quota riconducibile alla tariffa incentivante.
Con il Decreto Milleproroghe il Governo ha recepito le osservazioni degli esperti di Consulenzaagricola.it che in più di un’occasione hanno evidenziato come l’originaria formulazione dell’art. 22 del D.L. 66/2014 (poi modificato dal Milleproroghe) avrebbe comportato conseguenze gravissime soprattutto per i produttori di energia da biomasse che avrebbero dovuto assoggettare a tassazione forfettaria (25%) l’intera tariffa omnicomprensiva soggiacendo, così, ad un carico fiscale insostenibile.