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lanci-gennaio-2025 Speciale legge di stabilità 2015, con il nuovo ravvedimento operoso più chance per il contribuente

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la legge di stabilità introduce importanti novità in merito al ravvedimento operoso, strumento di auto correzione del contribuente. dal primo gennaio 2015 è prevista la possibilità di utilizzare tale istituto (usufruendo della riduzione delle sanzioni) fino al termine di decadenza del potere di accertamento, anche se sono iniziati accessi o verifiche o nell'ipotesi in cui sia già stato emesso il processo verbale di contestazione (pvc). non è previsto alcun limite in merito all'entrata in vigore; pertanto, si ritiene che il nuovo ravvedimento sia applicabile a tutte le violazioni che in base alle nuove norme alla data del 1 gennaio 2015 soddisfano i requisiti necessari. si potranno, quindi, integrare le dichiarazioni relative al 2010 e quelle successive. unica causa ostativa all'utilizzo di tale istituto è rappresentata dalla notifica dell'avviso di accertamento oppure di un avviso bonario. la riduzione delle sanzioni per chi deciderà di utilizzare il nuovo ravvedimento operoso può essere così schematizzata:. - sanzione a 1/10 del minimo, per i ritardi non superiori a 30 gg da quando è stata commessa la violazione;. - sanzione a 1/9 del minimo, per i ritardi sino a 90 gg dal termine per la presentazione della dichiarazione;. - sanzione a 1/8 del minimo, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa;. - sanzione a 1/7 del minimo, se la violazione è sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa;. - sanzione 1/6 del minimo, se la violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all'anno in cui la violazione è stata commessa;. - sanzione a 1/5 del minimo, se la violazione è sanata dopo il pvc;. si evidenzia che a decorrere dal 2016, saranno eliminati alcuni istituti deflattivi quali l’adesione al pvc, l’adesione all’invito al contraddittorio e l’acquiescenza rafforzata (riduzione a un sesto delle sanzioni in caso di omessa notifica prima dell’avviso di accertamento di un invito o di un pvc). nei fatti, il contribuente potrà sanare autonomamente la propria posizione, presentando una dichiarazione integrativa e liquidando le nuove imposte, versando le sanzioni ridotte così come previsto per il ravvedimento. secondo le nuove regole, il pvc sarà lo spartiacque al fine del calcolo delle sanzioni in caso di regolarizzazione. il contribuente potrà, infatti, beneficiare di un sesto del minimo solamente nel caso in cui la regolarizzazione avvenga prima della consegna del pvc, mentre la sanzione aumenterà ad un quinto nel caso in cui l’adeguamento avverrà successivamente. pertanto, nel caso di ispezione, sarà conveniente sanare eventuali posizioni irregolarità prima della consegna del verbale, sebbene non sia semplice prevedere le contestazioni dei verificatori. inoltre, con l'adesione al pvc il trasgressore era obbligato a rispettare tutte le contestazioni del verbale, mentre con il ravvedimento si potrà regolare anche solo le singole violazioni. come per tutti gli istituti deflattivi del contenzioso, con l’adesione al pvc è possibile effettuare una dilazione di quanto dovuto in un massimo di tre anni. con il ravvedimento, invece, tale rateizzazione non è concessa. su quest'ultimo punto sarebbe auspicabile un intervento, vista la profonda crisi di liquidità che potrebbe spingere i contribuenti a non avvalersi del nuovo istituto. il ravvedimento, comunque, non preclude l’inizio di verifiche o la prosecuzioni di accessi e verifiche o di altre attività di controllo e accertamento. in caso di adeguamento volontario del contribuente, i soggetti verificatori potranno comunque procedere con le proprie attività. si ricorda che le disposizioni relative al nuovo ravvedimento si applicheranno esclusivamente ai tributi amministrati dall’agenzia delle entrate. pertanto, saranno esclusi i tributi locali (ad esempio imu e tasi). come sopra analizzato, il provvedimento amplia le possibilità dell'utilizzo dell'integrativa a sfavore, fornendo al contribuente uno strumento veramente flessibile ed efficace per definire la propria situazione fiscale, nulla di nuovo introduce, però, con riguardo alle integrative a favore, il cui utilizzo rimane confinato all'interno del limite temporale rappresentato dal termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. ©riproduzione riservata
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