Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
lanci-gennaio-2025 Meno obblighi per lo Iap che usufruisce della PPC

Please publish modules in offcanvas position.

le agevolazioni previste dall’art. 1 della l. 604/1954 (piccola proprietà contadina), non possono essere revocate all’imprenditore agricolo professionale, se, entro il termine triennale, non è stato presentato alle entrate il certificato definitivo rilasciato dall’ispettorato provinciale agrario. tale obbligo, infatti, spetta solo al coltivatore diretto ma non allo iap, in quanto l’art. 1, comma 4 del d.lgs. 99/2004 ha esteso a quest’ultimo l’agevolazione già esistente per il cd, ma non è stata richiesta la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 2, n. 1) della l. 604/1954. è quanto sancito dalla cassazione, che con l’ordinanza 23630 depositata lo scorso 5 novembre, ribadisce il proprio precedente orientamento (sentenza 16071/2013) e cassa, senza rinvio, la decisione della ctr dell’emilia romagna la quale accoglieva l’appello dell’agenzia contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. l’andamento altalenante di questo contenzioso dimostra come l’intera disciplina della vecchia ppc fosse a dir poco di controversa interpretazione; pertanto, appare del tutto necessario l’intervento del legislatore che con il comma 4-bis dell’art. 2 della l. 194/2009 ne ha riscritto il testo, semplificandone i contenuti, eliminando, ad esempio, alcuni adempimenti, quali la presentazione del certificato dell'ispettorato provinciale agrario, ovvero dell’attestato provvisorio e definitivo attestante i requisiti richiesti dalla normativa sulla ppc. riteniamo opportuno ricordare che la normativa in esame consente di applicare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nell’apposita sezione previdenziale, l’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa, e quella catastale nella misura dell’1%. inoltre, per detti atti, non deve essere applicata l’imposta di bollo a norma dell’art. 21 del d.p.r. 642/1972. si ricorda che questa agevolazione è stata preservata dall’art. 10, comma 4, del d.lgs. 23/2011, in ambito di una generale riforma dell’imposizione indiretta sui trasferimenti. in passato, quando era in vigore la vecchia ppc, l’agenzia ha spesso rettificato l’applicazione di tale agevolazione, in quanto lo iap aveva presentato la certificazione provvisoria attestante il possesso dei requisiti, senza poi presentare, decorso il termine triennale, la certificazione definitiva (pur avendo maturato la qualifica correttamente). la cassazione, confermando il proprio orientamento, non condivide le considerazioni dell’ufficio, in quanto, tra i requisiti e gli adempimenti richiesti dalla previgente normativa al coltivatore diretto, ce ne sono alcuni che risultano incompatibili con la disciplina dello iap, per cui, la mancata presentazione del certificato definitivo nel termine triennale non assume rilevanza per il riconoscimento dell’agevolazione della ppc. tale interpretazione risulta in linea con quanto affermato dal governo in risposta ad una interrogazione parlamentare alla commissione finanze della camera in data 7 febbraio 2006 (n. 5-05145), che faceva seguito ad alcune interpretazioni avverse fornite da alcune direzioni regionali dell’agenzia delle entrate. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale