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Dallo scorso 7 di Gennaio è possibile trasmettere al registro delle imprese il contratto di rete per via telematica o attraverso la presentazione su supporto informatico, senza che sia necessario l’intervento di un notaio.
Il modello firmato in forma digitale, dovrà essere trasmesso al registro delle imprese mediante comunicazione unica, solamente dopo aver registrato il contratto all’Agenzia delle Entrate.
Nei moduli da trasmettere al registro delle imprese, il modello standard tipizzato deve essere indicato come documento codice “B07” e descrizione “atto XML”. Tale modello potrà essere compilato e presentato da ciascun imprenditore o legale rappresentante al registro delle imprese mediante l’utilizzo dell’apposita procedura telematica presente sul sito www.registroimprese.it previa sottoscrizione con la firma digitale. È stato messo a disposizione delle imprese un software per redigere online l’atto costitutivo della rete. In alternativa il modello tipizzato può essere trasmesso su supporto informatico.
Con Decreto direttoriale datato 7 gennaio 2015, il MiSE ha approvatole specifiche tecniche relative al modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese e successivamente, con la circolare 3676/C datata 8 gennaio, ha fornito indicazioni circa all’iscrizione della rete al registro imprese. Inoltre, a partire dal 15 gennaio è stato predisposto sul sito www.contrattidirete.registroimprese.it il software per la redazione online dell’atto costitutivo in formato standard.
Tale modello è suddiviso in cinque sezioni che di seguito elencheremo e commenteremo.
In tale sezione, in primo luogo, deve essere riportata la data dell’atto costitutivo, la durata del contratto, le imprese partecipanti, l’oggetto della rete, i diritti e obblighi che sorgono in capo ai partecipanti, le modalità mediante le quali verrà raggiunto lo scopo comune, gli obiettivi strategici della rete, le modalità di misurazione dell’avanzamento degli obiettivi, le modalità e la successiva adesione al contratto da parte di altre aziende, le regole da seguire per l’assunzione di decisioni dei partecipanti riguardo ad ogni materia o aspetto di interesse comune, nel caso in cui la decisione non rientri nelle decisioni spettanti all’organo comune, nel caso in cui esso sia costituito.
Questa sezione dovrà essere compilata solamente nel caso in cui la rete si sia dotata di un organo comune. Tale organo potrà essere monocratico o collegiale: nel primo caso dovrà essere indicato solamente il nome di un componente, mentre nel caso esso sia collegiale, occorrerà inserire almeno due componenti. Inoltre, in tale sezione andranno indicati i poteri di gestione riservati all’organo, poteri di rappresentanza e regole per l’eventuale sostituzione durante la durata del contratto.
Nel caso in cui la rete si sia dotata di un fondo patrimoniale, esso andrà indicato in questa sezione appositamente dedicata. Può essere inoltre indicata per fornire i dati relativamente alla denominazione e la sede della rete, anche nel caso in cui non sia istituito un fondo patrimoniale. In riferimento ai dati del fondo patrimoniale, occorrerà inserire i dati relativi alla denominazione della rete, la sua sede, l’ammontare del fondo, le regole per la sua gestione, la scadenza degli esercizi e ulteriori indicazioni circa la scadenza degli esercizi.
Questa sezione è dedicata alla raccolta dei dati relativi al soggetto che si impegna alla registrazione telematica del contratto di rete. Occorre riportare il nome, cognome e codice fiscale della persona fisica che si impegna alla registrazione fiscale del modello firmato dal rappresentante legale o titolare di ciascuna impresa partecipante.
In quest’ultima sezione andranno inseriti tutti i file da allegare al modello.
Tramite le procedure telematiche predisposte per l’invio del contratto, andranno allegati al modello le copie informatiche, anche per immagine, privi di elementi attivi in conformità con le specifiche tecniche predisposte da InfoCamere e approvate dal MiSE on decreto 7 gennaio 2015.
Tale possibilità di registrazione e trasmissione telematica, senza l’ausilio di un notaio, è stata introdotta con la L. 134/2012, la quale ha modificato il comma 4-ter dell’art. 3 del D.L n. 5/2009, prevedendo che, ai fini degli adempimenti pubblicitari il contratto deve esse redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero mediante atto firmato digitalmente a norma degli artt. 24 e 25 del codice dell’amministrazione digitale da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro mediante modello standard.
Per quanto concerne la registrazione fiscale, attualmente non sarà messa a disposizione una procedura informatica per la registrazione dei contratti di rete presso l’Agenzia delle Entrate. I contratti potranno essere registrati mediante le modalità che dovrebbero essere contenute in una apposita Nota di prossima emanazione.
Si precisa che la rete “contratto” è soggetta alla registrazione presso il registro delle imprese presso cui è iscritta ognuna delle imprese partecipanti alla rete. L’efficacia del contratto decorre a partire dal momento in cui tutte le imprese hanno iscritto la rete nel rispettivo registro di appartenenza. Al fine di evitare una duplicazione di adempimenti in capo a tutte le imprese, è necessario identificare un’unica impresa la quale avrà il compito di predisporre e presentare i dati da iscrivere nel registro. L’impresa di riferimento non necessariamente deve coincidere con l’eventuale impresa capogruppo; infatti può essere semplicemente un’identificazione volta alla registrazione dei dati al registro. Tale impresa potrà essere modificata senza alcun vincolo, assegnando questo ruolo ad un’altra imprese partecipante alla rete, dandone comunicazione al registro delle imprese mediante le istruzioni di compilazioni della modulistica.