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La Legge di Stabilità 2016 ha portato indubbiamente vantaggi al settore agricolo e una delle novità più importanti riguarda l’abolizione dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) per le aziende agricole.
L’art. 1, comma 70, ha aggiunto all’art. 3, comma 2 del D.lgs 446/97 la lettera c-bis, in base alla quale: “Non sono soggetti passivi dell’imposta: […] c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.”.
La disposizione troverà applicazione dal quest’anno (2016), quindi è particolarmente importante comprenderne l’ambito applicativo.
L’abolizione dell’IRAP è ad ampio raggio e riguarda tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica, che svolgono le attività agricole rientranti potenzialmente nel reddito agrario.
Sono quindi esclusi da Irap tutti i soggetti che svolgono le attività agricole classificate nel reddito agrario anche se determinano il reddito secondo le regole del reddito di impresa; pertanto, ad esempio, una società per azioni che svolge una attività agricola rientrante nel citato articolo 32, anche se non può optare per la determinazione del reddito su base catastale ai sensi della legge n. 296/2006, è esclusa da Irap.
L'esclusione da Irap comprende oltre ai soggetti che esercitano attività agricole anche le cooperative forestali e le cooperative agricole di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 601/1973 comprese quelle della piccola pesca. Si tratta delle cooperative agricole che operano a valle delle imprese agricole socie (esempio cantine e latteria sociali), che trasformano e cedono prodotti conferiti prevalentemente dai soci, le quali anche in passato usufruivano della aliquota Irap ridotta.
Per meglio comprendere i limiti soggettivi ed oggettivi della disposizione in esame occorre fare riferimento alla Circolare ministeriale n. 141/E del 4 giugno 1998, in materia aliquota ridotta Irap.
Infatti, l'esclusione da Irap coincide perfettamente con le attività (o con la parte di attività) che fino al 2015 hanno assolto l'imposta regionale con la aliquota ridotta, generalmente del 1,9 per cento.
Il criterio fissato dalla predetta circolare prevede che per i soggetti che svolgono attività agricole rientranti solo in parte nel reddito agrario la parte di valore della produzione cui spetta l'agevolazione Irap (l'esclusione dal 2016) si determina sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi riferibili alla attività agricola nel limiti dell'articolo 32 del Tuir e l'ammontare complessivo dei ricavi e proventi.
Invece per le attività di allevamento intensivo il rapporto predetto è svolto sulla base del numero degli animali coperti dal reddito agrario ed il totale dei capi allevati.
Il comma 70 della Legge di Stabilità elimina qualsiasi riferimento all’aliquota ridotta dell’1,9% e modifica anche l’art. 9 del D.Lgs n. 446/97 che viene ora rubricato “determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo”.
La disposizione riguarda le attività di allevamento con terreno potenzialmente insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari che continueranno ad applicare l'Irap sul valore della produzione corrispondente agli animali eccedenti, nonché delle attività agrituristiche.
Inoltre continueranno ad applicare l'Irap con la aliquota del 3,9%:
le attività connesse di produzione di servizi ovvero di produzione di beni non compresi nel D.M. 13 febbraio 2015, di cui all'articolo 56 Bis del Tuir le quali determinano il valore della produzione con il sistema forfetario di cui all'articolo 17 del D.Lgs n. 446/97 (Agenzia delle Entrate circolare n. 44/2004).