L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato con un recentissimo pronunciamento ha condannato Coop Italia e Centrale Adriatica per abuso di posizione dominante in contrasto con la disciplina dell’art. 62 del D. L. 1/2012.
La decisione è di fondamentale importanza poiché, a discapito di quanto sperato da molti operatori del settore, dimostra come vi sia l’effettiva volontà di far rispettare le disposizioni contenute nella richiamata disposizione che, lo ricordiamo, oltre all’abuso di posizione dominante, sanziona anche i ritardi nei pagamenti nelle compravendite di prodotti agricoli.
Nel caso di specie la controversia nasce dalla segnalazione di un produttore ortofrutticolo che lamentava una serie di condotte non conformi da parte delle due insegne della GDO.
La condotta contestata consisteva nell’imposizione unilaterale di sconti a due insegne della grande distribuzione, sia in sede contrattuale che extracontrattuale. Le stesse insegne che, poi, hanno unilateralmente e senza motivazione interrotto il rapporto con il fornitore.
Con il provvedimento n. 25797 del 22 dicembre 2015, l’Autorità Garante ha valutato le attività sopra descritte come violazioni del già citato art. 62, in quanto sono inquadrabili come sfruttamento abusivo della propria posizione dominante.
In sostanza, è stata ravvisata la “sussistenza di un significativo squilibrio di potere contrattuale, l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, l’imposizione di condizioni “extracontrattuali”.
Inoltre, in merito all’interruzione della fornitura, l’Autorità Garante, in funzione delle peculiari caratteristiche del rapporto tra le parti e in assenza di comunicazione di un adeguato preavviso, ha ravvisato un violazione dei principi di correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti, ai sensi dell’art. 62, comma 1, configurandosi così un comportamento sleale nei confronti del fornitore.
©RIPRODUZIONE RISERVATA