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L’art. 1 comma 21 della legge di stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015 n. 208) modifica, a partire dal 1° gennaio 2016, i criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale.
A partire da tale data vengono esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (detti IMBULLONATI), contrariamente a quanto finora sostenuto sia dalla prassi che dalla giurisprudenza.
I commi 22 e 23 dello stesso articolo prevedono poi la possibilità, in capo agli intestatari catastali, di procedere alla rettifica delle rendite già attribuite, retroagendo fin dal 1° gennaio 2016 se il modello DOCFA viene presentato entro il 15 giugno 2016.
Tale possibilità appare di particolare importanza in vista del calcolo dell’acconto IMU e TASI per il 2016 per quegli immobili la cui componente di impianti risulta preponderante e, nello specifico, per gli immobili ospitanti impianti fotovoltaici.
L’Agenzia del Territorio, con la nota n. 31892/2012, obbligava i proprietari di tali immobili a ricomprendere nella determinazione della rendita catastale i pannelli fotovoltaici, non rilevando ai fini catastali né l’amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né che le medesime componenti potessero essere riposizionate mantenendo inalterata la loro originale funzionalità.
Nel caso di installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate nel manufatto, l’Agenzia aveva affermato l’obbligo di accatastamento (come rideterminazione della rendita catastale del fabbricato) quando l’impianto ne incrementava il valore capitale di una percentuale pari al 15% o superiore.
Proprio l’assimilazione del fotovoltaico a impianti di pertinenza dei fabbricati farebbe propendere, oggi, per la possibilità di escluderli dalla rendita, in virtù della nuova normativa sugli imbullonati. Si tratta, infatti, di impianti funzionali al processo produttivo di generazione di energia elettrica, anche se costituenti la copertura degli immobili.
In sostanza, poiché è la stessa Agenzia ad affermarne la natura di impianto/macchinario funzionale al processo produttivo di generazione di energia elettrica, si ritiene ci siano gli elementi per poter procedere ad una riduzione della rendita nel caso in cui gli impianti fotovoltaici fossero stati inclusi nella rendita catastale dell’immobile.