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Come già segnalato in una precedente circolare tra meno di un mese sarà possibile per gli imprenditori agricoli richiedere i bonus per l’innovazione previsti dal Decreto Ministeriale 13/1/2015 n. 273 e dalla successiva circolare dell’8 ottobre 2015 del Ministero delle politiche agricole.
Il bonus, che sarà concesso nella forma di un credito di imposta, sarà riconosciuto per le spese relative ai nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo dei prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera nell’ambito dei contratti di rete fra imprese agricole.
Soggetti beneficiari
All’art. 2 del già citato Decreto, sono specificati i soggetti che possono avere accesso ai benefici: si tratta delle “imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea”, nonché “piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi”.
L’agevolazione è estendibile anche ai contratti di rete già costituiti al momento dell’effettuazione della domanda, da presentarsi dal 20 al 28 febbraio 2016 alla direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ittica ufficio politiche di filiera del Ministero delle politiche agricole.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili, ai fini del riconoscimento del bonus, sono le più varie: spese nell’ambito della formazione di titolare e dipendenti, costi di consulenza tecnico-specialistica, investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi produttivi.
Inoltre sono agevolabili anche i costi per l’acquisizione e la costruzione di beni immobili, nonché per hardware, software, investimenti per ricerca e sperimentazione, licenze, brevetti, diritti d’autore e marchi commerciali.
Per quanto concerne le reti fra imprese agricole, danno diritto al bonus i costi sostenuti per la comunicazione e promozione dei prodotti inerenti all’attività della rete, diretti al territorio nazionale ed ai mercati internazionali.
Si ricorda che i benefici sono concessi per tutti i nuovi investimenti, regolarmente fatturati e quietanzati, posti in essere a partire dal 14 marzo 2015, per il primo periodo d’imposta. Per i periodi d’imposta successivi, verranno conteggiati tutti i nuovi investimenti fatti nell’anno precedente a quello della domanda.