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Non è imponibile ai fini Irpef la plusvalenza determinata dalla cessione di un’area agricola la cui edificabilità non sia ancora stata decisa dal Comune con apposita delibera.
La plusvalenza risulta imponibile solo a decorrere dall’adozione del Piano regolatore o di una sua variante, in corrispondenza all’acquisizione della effettiva potenzialità edificatoria da parte dell’area in oggetto.
Questo ha stabilito la Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano che con la decisione 95/2/2015 ha fatto chiarezza su di una problematica alquanto controversa.
Oggetto della disputa è l’analisi testuale dell’art. 67 comma 1 lettera b) del Tuir, che prevede l’assoggettamento ad Irpef delle plusvalenze “realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.
Tale norma ha una significativa contraddizione interna, creata dalla convivenza del termine “suscettibili” che lascia intravedere termini di potenzialità, con il termine “vigenti” che porta in tutt’altra direzione.
Contraddizione a cui il legislatore ha già provato a porre rimedio con un’interpretazione autentica, contenuta all’art. 36 comma 2 del D. L. 223/2006, con cui si è definito che un’area è fabbricabile “se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato dal Comune”.
Nel caso di specie, l’Agenzia aveva addotto in giudizio l’intervenuto parere positivo all’edificabilità della Commissione urbanistica provinciale e il conseguente aumento del prezzo rispetto alla precedente qualificazione come “agricola”.
La Commissione tributaria, però, ha smentito che questi elementi fossero sufficienti a definire l’area come edificabile, poiché in base alla normativa provinciale ciò si verifica solo con la deliberazione del Consiglio comunale. A nulla vale, quindi, ai fini della determinazione dell’edificabilità dell’area la presenza di un iter amministrativo in corso, ma non ancora completato.