Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Pur non trattandosi di una materia prettamente collegata al settore agricolo, si ritiene opportuno segnalare agli addetti ai lavori una importantissima novità in materia di prestazioni sanitarie.
Al fine di rendere più completo il Modello 730 precompilato, le strutture sanitarie e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri devono inviare entro il 09/02/2016 i dati relativi alle prestazioni sanitarie 2015 al Sistema Tessera Sanitaria.
La legge di Stabilità 2016 introduce l'obbligo di comunicare al Sistema Tessera Sanitaria anche i dati relativi alle prestazioni sanitarie, erogate a partire dal 01.01.2016, da parte delle "strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate".
Pertanto, per le prestazioni relative al 2016, saranno obbligati a tale adempimento anche Psicologi, Fisioterapisti, Odontotecnici, Logopedisti, Ottici, Studi Medici costituiti in società, ecc.
Di seguito alcuni dei dati obbligatori più importanti da comunicare al sistema STS per ogni prestazione:
In caso di omessa, tardiva o ERRATA TRASMISSIONE dei dati si applica una sanzione di 100€ per ogni comunicazione, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cumulo giuridico, con un massimo di € 50.000.
Pertanto è fondamentale che ogni professionista si attivi fin da subito, affinché sia in grado di garantire il CORRETTO recupero del CODICE FISCALE del cittadino, e di indicare in fattura la GIUSTA TIPOLOGIA DI SPESA. In caso di fatture che presentano un importo rimborsato da soggetto terzo, occorre annotare separatamente gli importi al fine di poter attribuire l’assistenza diretta all’importo rimborsato.
E’ INDISPENSABILE CHE TUTTE QUESTE INFORMAZIONI SIANO CORRETTAMENTE INDICATE IN TUTTE LE FATTURE EMESSE DELL’ANNO 2016, ONDE EVITARE SPIACEVOLI E INGENTI SANZIONI PER OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DATI AL STS.
Va inoltre precisato, che in base all’ art. 3 del DM 31/07/2015 il cittadino si può opporre alla messa a disposizione di tali dati all’Agenzia delle Entrate tramite il sistema STS, fermo restando la possibilità di dedurre le medesime spese in dichiarazione dei redditi.
In tale ipotesi, l’opposizione verbale del cittadino va annotata sulla fattura emessa, in entrambe le copie sia in quella del professionista sia in quella del paziente come di seguito indicato:
“ I dati del presente documento non sono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione del mod. 730 precompilato per opposizione del cliente ai sensi dell’art. 3, DM 31/07/2015 e dell’art. 7, D. Lgs. n. 196/2003”.