Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’operazione di trasformazione agevolata, prevista dall’art. 1 commi 115-120 della Legge di Stabilità 2016, come noto, offre numerosi vantaggi a tutte quelle società che decidono, entro il 30 settembre 2016, di trasformarsi in società semplici.
Numerose società di gestione di immobili, che svolgono quindi attività commerciale, hanno deciso di trasformarsi in s.s..
Innanzitutto, occorre interrogarsi se è possibile l’esistenza di una società semplice di mero godimento. Il codice, sicuramente, non prevede simile fattispecie. Fattispecie che, peraltro, comporta un certo corto circuito logico.
A ben pensarci, infatti, se la società svolge attività commerciale, essa non può trasformarsi, per definizione, in società semplice; questa tipologia societaria, infatti, può svolgere solo attività agricola o professionale. Al contrario, invece, se lo scopo unico è il godimento del bene e non un suo sfruttamento commerciale, si avrà una comunione dei beni e non certo una società.
Altri sostengono invece che è il legislatore stesso ad aver creato questa figura, legittimando l’esistenza della società semplice di mero godimento immobiliare.
Una ragionevole situazione di compromesso pare essere quella per cui tale società non può essere costituita ex novo, bensì tramite una trasformazione agevolata al fine di garantire l’esercizio delle attività sociali.
In tal senso paiono orientati anche i Registri Imprese che non hanno finora avuto problemi nell’iscrivere la società semplice di godimento immobiliare. Iscrizione che ha mero valore di pubblicità notizia e non efficacia dichiarativa della pubblicità legale ex art. 2193 c.c.
Un altro profilo critico riguarda la modalità di formazione della società stessa, con particolare riferimento alla trasformazione di una società di capitali in s.s. Infatti, l’art. 2500 sexies del codice civile prevede che tale operazione debba essere deliberata con l’autorizzazione da parte di tutti i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
Pertanto, in questo caso, pare sia necessaria l’unanimità per trasformare una società di capitali in una società semplice di godimento immobiliare. Non tutta la dottrina è però concorde: taluni affermano che l’operazione è valida se adottata a maggioranza ma insuscettibile di produrre effetti nei confronti dei soggetti non consenzienti.
Prima della trasformazione da società di capitali in società semplice, gli amministratori sono obbligati alla redazione di una relazione sulle motivazioni che rendono opportuna la trasformazione; relazione che va depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni precedenti l’assemblea in cui si delibererà il cambio di forma societaria.
Ultimo aspetto di non secondaria importanza: con la mutazione in società semplice, i soci assumono responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali, sia successive che precedenti alla trasformazione.