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Come già anticipato nelle nostre precedenti circolari il decreto ministeriale che aumenta le percentuali di compensazione Iva per il latte, bovini e suini è ormai pronto per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Per meglio comprendere le novità introdotte dal provvedimento individueremo i prodotti agricoli interessati dalle modifiche distinguendoli da quelli che hanno mantenuto invariate le percentuali di compensazione:
PRODOTTI LATTIERO CASEARI
- Latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, nonché la crema di latte non concentrata ne zuccherata: 10% (percentuale di compensazione aumentata in via permanente).
- Latte cagliato, fermentato o acidificato, al kefir, siero di latte e yogurt: 8,80% (percentuale di compensazione invariata rispetto al passato).
ALLEVAMENTO DI ANIMALI
- Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere di bufalo: 7,65% (percentuale di compensazione aumentata per il solo anno 2016).
- Animali vivi della specie suina: 7,95% (percentuale di compensazione aumentata per il solo anno 2016).
- Le cessioni di animali vivi della specie ovina e caprina: 7,3% (percentuale di compensazione invariata rispetto al passato).
L'aumento delle predette percentuali di compensazione è stabilita per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2016; pertanto, si auspica che la pubblicazione del decreto avvenga entro il 16 febbraio 2016 affinché le nuove percentuali di compensazione possano essere utilizzate in sede di liquidazione Iva del mese di gennaio 2016.
Ricordiamo che per le imprese agricole che adottano il regime speciale Iva di cui all'articolo 34 del decreto del presidente della Repubblica n. 633/72, le percentuali di compensazione, applicate all'ammontare delle cessioni, determinano l'ammontare dell'Iva detraibile, in luogo dell'imposta assolta sugli acquisti.
In soli due casi le percentuali di compensazione assumono anche la funzione di aliquote IVA:
- cessioni effettuate da produttori agricoli esonerati (volume d'affari conseguito nell'anno precedente non superiore a 7mila euro) per la quali l'acquirente deve emettere l'autofattura ed
- i passaggi a società cooperative quando sia il socio conferente che la cooperativa operano in regime speciale Iva.
In questi due casi per le cessioni effettuate dal 1 gennaio e fino alla pubblicazione in Gazzetta del decreto sono state applicate le vecchie percentuali di compensazione (più basse di quelle attuali); pertanto, quando il decreto sarà emanato ufficialmente dovrà essere emessa una nota di addebito per sola Iva al fine di aumentare l'imposta indicata nella fattura o autofattura originaria.
In caso di cessione da parte di agricoltori esonerati la nota di variazione deve essere emessa dall'acquirente il quale ha l'obbligo di corrispondere la differenza di iva al cedente e potrà detrarre la relativa imposta annotando la nota di variazione nel registro Iva acquisti.
Anche i produttori agricoli che fino al 31 dicembre 2015 operavano in regime normale e che dal 1 gennaio 2016 intendono rientrare nel regime speciale, devono tenere in debita considerazione l’aumento delle percentuali di compensazione.
Infatti, dovranno procedere alla rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19 bis 2, del Dpr 633/72 e relativamente ai prodotti agricoli giacenti alla data del 1 gennaio 2016, dovranno determinare l'Iva da versare entro il 16 marzo 2017, applicando al valore normale di mercato, le nuove percentuali di compensazione.