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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) ha pubblicato nei giorni scorsi un’importante informativa volta a chiarire alcuni punti controversi della disciplina relativa ai bonus per le reti d’impresa e per il commercio elettronico, prevista dai D.M. 272-273/2015.
L’agevolazione è riservata alle imprese che producono prodotti agricoli, della pesca o dell’acquacoltura compresi nell’Allegato 1, ovvero per i produttori di prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto allegato. In questo secondo caso, però, si deve trattare di PMI (piccole medie imprese) e non di imprese industriali.
Per quanto riguarda il commercio elettronico, il Mipaaf afferma che le spese per cui è prevista la corresponsione del credito d’imposta devono riguardare nuovi investimenti per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche destinate allo sviluppo del commercio elettronico. Non è ammessa ai benefici la mera manutenzione della piattaforma online, se non funzionale all’implementazione dell’e-commerce.
Per determinare quali siano le attività beneficiarie del credito d’imposta, occorre valutare quale sia l’attività prevalente ai fini dell’Iva: ciò vale in particolare per quelle attività collocate in zone grigie come gli agriturismi.
Le imprese agricole e simili, così come elencate all’art. 2 del D.M. 272/2015, sono ammesse anche al bonus per la costituzione o lo sviluppo delle reti di impresa.
La principale novità riguarda l’ammissibilità al beneficio dei costi per il personale deputato alle attività di ricerca e sviluppo, costi che saranno calcolati dividendo il costo annuo effettivo per il numero di ore lavorative previste dal contratto di lavoro o secondo gli usi dell’impresa.
Si ricorda che godono dei benefici solo le singole imprese, purché esse abbiano sostenuto i costi per nuovi investimenti compresi nel programma comune per la creazione della rete o lo svolgimento di attività nuove da parte della stessa.
Essendo il bonus diretto alle singole imprese, non è quindi rilevante se l’azienda capofila o altre imprese facenti parte della rete non sono agroalimentari: queste imprese, chiaramente, non saranno ammesse ai benefici.
Il contributo, si ricorda, è concesso come credito d’imposta da utilizzare in compensazione e ammonta al 40% degli investimenti fino ad un tetto massimo variabile in base alla dimensione dell’impresa.
Per l’anno 2015, sono previsti fondi per 2,5 milioni di euro per il commercio elettronico e 16,5 milioni per le reti d’impresa. Il termine per presentare domanda sarà dal 20 al 28 febbraio prossimi, per gli investimenti realizzati dal 14 marzo al 31 dicembre 2015.