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Il vincolo di pertinenza di un fabbricato con il rispettivo terreno agricolo è un tema senza dubbio incerto e discusso, infatti anche la giurisprudenza della Cassazione ha, sinora, faticato a dettare un regola chiara.
Sul tema si è pronunciata recentemente la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2372 dell’8 febbraio 2016 ha deciso una controversia in materia di riscatto agrario di un fondo con annesso un fabbricato situato nel nucleo storico di un centro cittadino, stabilendo che l’autonoma iscrizione del fabbricato rurale nel nuovo catasto edilizio urbano non fa perdere il carattere di pertinenzialità con il terreno agricolo.
Secondo la Cassazione, infatti, nel rapporto di pertinenza, così come disciplinato dall’art. 817 del Codice Civile, il collegamento tra bene principale e bene accessorio è da valutarsi non come mera connessione materiale, quanto piuttosto come una relazione strumentale e funzionalmente complementare all’attività del fondo a cui il fabbricato stesso è asservito.
L’effettiva e concreta destinazione della cosa, in questo caso la casa, al servizio e ornamento dell’altra, il fondo, dev’essere anche considerata in relazione alla volontà soggettiva dell’avente diritto e non può essere esclusa per circostanze formali come, ad esempio, la distinta iscrizione in catasto della pertinenza, come già sostenuto dalla Cassazione con la sent. 4892/2014.
Pertanto, la pertinenza agraria va qualificata come una particolare specie di quella civilistica, visto che si qualifica per essere funzionalmente destinata ad accrescere la produttività di un fondo, già destinato ad attività agricola.
Tale pronunciamento, peraltro, arriva a poche settimane dalla sentenza 25497/2015 (già commentata dagli esperti di consulenzaagricola.it) che in merito all'attribuzione della ruralità ad un fabbricato in centro storico, ha offerto un orientamento opposto a quello in esame.
In quell'occasione, infatti, i giudici di legittimità hanno stabilito che il censimento della casa al catasto urbano prima dell’entrata in vigore del DLgs. 504/1992 costituisce ragione ostativa al riconoscimento dei benefici fiscali derivanti dalla ruralità dei fabbricati (R.M. 15 giugno 1984 prot. 7/3679). Questo perché, trattandosi di fabbricato adibito ad abitazione e non strumentale all’attività agricola, esso può beneficiare dell’esenzione solo se prima dell’emanazione del DL n. 557/93 risultava iscritto nel catasto terreni come costruzione rurale.