Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Come è noto gli impianti imbullonati funzionali allo specifico processo produttivo devono essere esclusi dalla rendita catastale dei fabbricati; questo è quanto emerge dal comma 21 della legge di Stabilità 2016.
In merito agli impianti fotovoltaici collocati sui tetti o sulle pareti degli edifici, l’Agenzia dell’Entrate, con la circolare n. 2/E/2016, ha chiarito che gli stessi sono assimilabili agli imbullonati (quindi ininfluenti ai fini della determinazione della rendita) quando non hanno alcuna funzione strutturale nell'immobile.
Diversamente, sono da ricomprendere nel valore della rendita catastale i pannelli solari (ma il concetto vale anche per quelli fotovoltaici), «integrati» sui tetti o nelle pareti che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la superficie cui sono connessi.
Al fine di definire quando un impianto può definirsi «architettonicamente integrato», la circolare suggerisce di riferirsi a quanto previsto dall'articolo 2, comma, 1 lettera b3) del decreto del ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 e, in particolare, alle tipologie specifiche 2, 3 e 8 di cui all'Allegato 3 allo stesso decreto.
Riteniamo che questo principio sia applicabile anche quanto il pannello fotovoltaico è accatastato autonomamente rispetto al fabbricato, pur non essendo stato costituito alcun lastrico solare autonomo, in questo caso dovrebbe rimanere l’attribuzione della categoria catastale con una rendita minima o pari a zero.
Sui pannelli integrati la circolare è chiara, la vera problematica riguarda gli impianti fotovoltaici a terra che, come previsto dalla circolare della Agenzia delle Entrate n. 36/2013, sono considerati autonomamente beni immobili e quindi sono stati iscritti in catasto con relativa rendita.
Si tratta degli impianti fotovoltaici collocati a terra e quelli collocati sui lastrici solari di proprietà di soggetti diversi dal proprietario del fabbricato ed iscritti nella categoria catastale D1, ovvero D10 quando sono costruiti nel contesto di una azienda agricola.
Riteniamo che il principio applicabile agli impianti collocati sui capannoni e non integrati, sia estendibile anche ai pannelli degli impianti fotovoltaici a terra o su lastrici solari di soggetti terzi; quindi, in presenza di un campo fotovoltaico autonomamente accatastato in D/10 si dovrà provvedere a rideterminare la rendita catastale sottraendo dal valore del bene quello dei pannelli fotovoltaici.
In sostanza dovrà essere considerato esclusivamente il valore del plinto e della recinzione.
Un’interpretazione condivisibile e importantissima che, seppur informalmente, è già stata confermata da numerosi Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.