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Con la sentenza 1565/2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che i benefici fiscali spettanti al piccolo proprietario contadino per l’acquisto di un terreno agricolo restano efficaci anche se, entro il termine quinquennale, il fondo viene concesso il affitto a una società di persone di cui l’acquirente stesso è socio.
La controversia analizzata dalla Corte riguarda il caso di un piccolo proprietario che aveva acquistato un fondo godendo delle agevolazioni fiscali per la PPC, così come previste dalla legge 604/1954, oggi rinnovata dalla L. 25/2010.
Successivamente all’acquisto, il proprietario concedeva in affitto il terreno acquistato ad una Società Semplice agricola di cui faceva parte insieme ai cugini, quindi con parenti di quarto grado.
La fattispecie poteva essere inquadrata da due diverse disposizioni di legge:
- l’art. 9 del D. Lgs. 228/2001, che prevede il mantenimento, per i soci di società di persone titolari della qualifica di IAP o coltivatore diretto, di tutti i benefici fiscali spettanti alle persone fisiche titolari delle stesse qualifiche.
- l’art. 11 dello stesso decreto, che stabilisce che non decade dalle agevolazioni l’acquirente che, prima della scadenza dei cinque anni, concede in godimento il fondo agricolo ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, purché questo resti destinato all’esercizio dell’attività agricola.
Dopo le contraddittorie pronunce delle commissioni tributarie di primo e secondo grado, è intervenuta sul tema la Cassazione, che ha ritenuto applicabile nella fattispecie l’art. 9 del D. Lgs. 228/2001, in quanto ciò che rileva, ai fini dell’agevolazione, è il fatto che l’acquirente sia titolare dei requisiti soggettivi (IAP o CD) e continui a condurre il fondo tramite la società.
Secondo i Giudici di legittimità non è rilevante, quindi, che la società acquirente sia composta da parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo (ex art. 11 D.lgs. 228/2001), essendo sufficiente che l’originario acquirente IAP o CD rivesta la qualifica di socio.
Principi che vengono recepiti anche nell’ultima Legge di Stabilità. Infatti, al comma 907 della L. 208/2015 si legge che un convivente o un parente di primo grado di uno IAP o CD può, a condizione che sia proprietario di altri terreni, acquistare un fondo rustico con le agevolazioni fiscali, nonostante esso sia sprovvisto delle qualifiche professionali richieste e non iscritto agli elenchi previdenziali.
Si presume, infatti, che tale soggetto conceda in conduzione il fondo agli altri membri della famiglia ma, non essendo IAP o CD, deve rispettare quanto previsto dal richiamato art. 11; quindi il fondo agricolo dovrà essere condotto da parenti entro il terzo grado o da affini entro il secondo, purché, ovviamente, il fondo resti destinato all’esercizio dell’attività agricola.
Allegato:
Legge 28 dicembre 2015 n. 208 Art 1/339 commi 905 - 916