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Buone notizie per gli imprenditori agricoli: il Ministero dell’Economia e delle finanze, con la risoluzione 1/DF del 17 febbraio 2016, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione al comma 10 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016, norma che prevede dal 1° gennaio 2016, la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari concesse in comodato a un parente in linea retta entro il primo grado, ossia da genitori a figli o viceversa, se questi lo destina ad abitazione principale.
Tra i chiarimenti forniti dal Ministero, particolarmente importante è la conferma che non si perde il diritto ai benefici se, oltre all’immobile concesso in comodato, il comodante possiede anche un fabbricato rurale ad uso strumentale così come definito dall’art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993.
In maniera analoga, è stato più volte confermato dal Ministero che il possesso da parte del comodante di un altro qualunque bene immobile che non sia destinato ad uso abitativo non impedisce l’accesso allo sconto d’imposta sui comodati.
Si tratta di un’ottima notizia per il mondo agricolo: si pensi a tutti quei soggetti proprietari di fabbricati strumentali o terreni; in forza di questa precisazione, infatti, potranno continuare ad avere accesso ai benefici.
Le agevolazioni restano applicabili anche alle pertinenze concesse in comodato con l’abitazione, purché esse siano accatastate alle categorie C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, come previsto dall’art. 13 comma 2 del D. L. 201/2011.
Per ottenere i benefici, è necessario che il contratto sia registrato, entro 20 giorni dalla data dell’atto scritto o presentando richiesta di registrazione per i contratti stipulati verbalmente; nonché che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nel Comune in cui è situata la struttura concessa in comodato.
Per avere accesso all’agevolazione, infine, né l’immobile concesso in comodato né quello in cui il comodante abita devono essere classificati nelle categorie catastali di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9).