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La legge di stabilità 2016 prevede, tra le altre cose, l’estensione delle agevolazioni spettanti alla piccola proprietà contadina. Tali benefici, infatti, vengono attribuiti anche a favore del coniuge e dei parenti in linea retta dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, ai sensi del comma 907 dell’art. 1 della legge 208/2015.
In particolare, vengono estesi i benefici previsti dall’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 194/2009, che consistono, innanzitutto, in uno sconto impositivo sulle cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze.
In tal caso, infatti, a questa transazione si applica l’imposta di registro e quella ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, nonché l’imposta catastale nella misura dell’1%. Inoltre, sia l’atto di compravendita e le relative copie, sono esenti dall’imposta di bollo. Tra i benefici non fiscali c’è anche la riduzione della metà degli onorari dei notai chiamati a stipulare gli atti della compravendita.
Come detto, tali vantaggi, previsti originariamente per CD e IAP, oggi sono stati riconosciuti anche ai loro coniugi e parenti in linea retta purché conviventi. Questi ultimi, però, non sono tenuti all’iscrizione INPS come i primi, ma devono già essere proprietari di terreni agricoli.
Per tutti, restano comunque salve le cause di decadenza delle agevolazioni, qualora prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di trasferimento vengano alienati volontariamente i terreni o cessi la coltivazione degli stessi. Tali cause di decadenza, invece, non operano in caso di trasferimento dovuto a morte o da espropriazione per pubblica utilità. Restano ferme, inoltre, le disposizioni di cui all’art. 11 commi 2 e 3 del D.Lgs. 228/2001 e quelle dell’art. 2 del D.Lgs. 99/2004.
Le agevolazioni di cui sopra si applicano agli acquisti di terreni agricoli e relative pertinenze di qualsiasi estensione e utilizzati anche per attività connesse a quella agricola. I benefici non si applicano per le vendite di terreni fabbricabili, né per donazioni e successioni.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, con la risoluzione n. 3 del 4 gennaio 2008, la possibilità di applicare un trattamento di favore anche quando il socio conferisce in una società agricola i propri terreni agricoli con eventuali fabbricati pertinenziali.