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Talvolta il sistema italiano è macchinoso e burocratico al punto da risultare inutilmente contraddittorio. Si prenda, infatti, il caso dello spesometro, strumento introdotto dall’art. 21 del D.L. 78/2010 ai fini di un maggiore monitoraggio su tutte le operazioni soggette ad IVA, ciò a fini prevalentemente antielusivi.
In forza del sopracitato decreto, in capo a tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, è fatto obbligo di dare comunicazione di tali transazioni.
Oggetto della comunicazione saranno tutte le operazioni per cui viene emessa fattura, mentre l’obbligo sussiste solo per quelle di valore superiore a 3600 € IVA inclusa se documentate da scontrino/ricevuta fiscale.
Originariamente, dall’obbligo di comunicazione, era esclusa un’ampia rosa di soggetti, tra cui gli imprenditori agricoli operanti in regime di esonero, così come determinati dall’art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/1972.
Sono tali “i produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti” agricoli ricompresi nella tabella dell’allegato A) al Decreto IVA.
Per tali soggetti, prevede la norma, è previsto l’esonero da “versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale”.
Anche per tali soggetti, però, l’art. 36 comma 8-bis del D.L. 179/2012 ha stabilito l’obbligo di adempiere alla comunicazione annuale di clienti e fornitori.
Tale previsione, però risulta assolutamente incomprensibile: da un lato, infatti, il legislatore ha concesso un regime di favore agli esonerati escludendoli da ogni obbligo di contabilità e registrazioni; dall’altro, però, si richiede agli stessi soggetti la comunicazione puntuale di una serie di transazioni che, astrattamente, essi non dovrebbero registrare.
La comunicazione degli spesometri, per l’anno 2015, deve essere presentata dal contribuente o dagli intermediari abilitati all’agenzia, in via telematica, entro il termine del:
Per gli imprenditori agricoli esonerati, il termine di riferimento è quello del 20 aprile.