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Non ha diritto alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina il consorzio che non coltiva la terra, ma svolge attività di raccolta, lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti dei soci.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5972 del 25 marzo 2016 che ha confermato il corretto operato dell’Ufficio che aveva inviato un avviso di liquidazione ad un consorzio ortofrutticolo che aveva acquistato un terreno applicando il regime fiscale di favore previsto dall’art. 9 comma 2 del DPR 601/1973.
Tale norma prevede l’applicazione dell’imposta di registro e di quella ipotecaria in misura fissa (1%) e l’esenzione dall’imposta catastale per tutti i trasferimenti di terreni montani volti all’”arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate”. Tale agevolazione è prevista, secondo la norma, anche per “le cooperative agricole che conducono direttamente i terreni”.
Il consorzio, nell’ambito della sua attività difensiva, sostiene di avere titolo ai benefici sopra descritti, in quanto titolare della qualifica di coltivatore diretto, dato che la maggior parte dei suoi soci hanno tale qualifica e risultano iscritti all’INPS come CD.
Inoltre, sostiene la società, deve ritenersi violata la previsione di cui all’art. 2 comma 4 del D. Lgs. 99/2004. Tale norma infatti estende anche alle società agricole le agevolazioni fiscali spettanti ai coltivatori diretti, senza specificare ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi ad essi richiesti: in particolare, la diretta coltivazione del fondo.
La Cassazione, però, respinge tale ricostruzione, in quanto questa non tiene conto della finalità sottesa al regime di favore previsto dal DPR 601/1973, ossia l’obiettivo di riordino e accorpamento della piccola proprietà contadina nell’ambito dei territori montani. Attività che non sarebbe svolta dal Consorzio, in quanto questi avrebbe affittato a un terzo il terreno dopo appena quattro mesi.
Questa agevolazione, essendo legata a presupposti specifici, non è quella alla quale può accedere lo IAP in quanto tale. La società, quindi, pur essendo titolare della qualifica di imprenditore agricolo professionale, ex D. Lgs. 99/2004, non svolgendo diretta attività di coltivazione del terreno, ma solo attività che vanno dalla raccolta alla commercializzazione di prodotti dei soci, non può usufruire dei benefici fiscali oggetto del contendere.