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Nel modello Unico 2016, i quadri A e B sono, come ogni anno, quelli che contengono la categoria reddituale dei redditi fondiari, ossia quelli derivanti da tutti i beni immobili situati nel territorio dello Stato che devono essere iscritti al catasto dei terreni e dei fabbricati.
Tali redditi sono determinati in maniera sostanzialmente ordinaria, sulla base delle rendite attribuite dal catasto tramite l’applicazione delle tariffe d’estimo, anche se non mancano delle eccezioni come, ad esempio, tutte quelle situazioni in cui il bene fondiario (terreni e fabbricati) viene concesso in affitto o in locazione.
Gli articoli 25 e seguenti del TUIR, disciplinano la materia dei diritti fondiari che si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi dei fabbricati e redditi agrari. I primi due concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono i beni immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. I redditi agrari, invece, vanno attribuiti al conduttore del fondo.
La determinazione del reddito dei terreni sarà influenzata da una rivalutazione del 30%, ai soli fini delle imposte sui redditi, prevista per il periodo d’imposta 2015 dall’art. 1 comma 512 della legge 228/2012 (Stabilità 2013): ciò riguarderà solo i redditi dominicali e i redditi agrari dei terreni. Tale rivalutazione raddoppierà rispetto agli ultimi due anni, in cui era prevista in misura pari al 15%.
Questa rivalutazione si applica a tutti i possessori e conduttori di terreni agricoli, compresi coltivatori diretti e IAP. Per gli agricoltori professionali, però, è prevista una rivalutazione più ridotta: si passa comunque dal 5% dell’anno precedente al 10% per il 2015.
Occorre sottolineare, comunque, che quella sopracitata è una percentuale di rivalutazione ulteriore, che si aggiunge alla rivalutazione ordinaria, rispettivamente dell’80% per i redditi dominicali e del 70% per i redditi agrari, prevista dall’art. 3 della legge 662/1996.
La rivalutazione aggiuntiva non trova applicazione nel caso di redditi dominicali di terreni soggetti ad IMU in quanto, sulla base del principio di alternatività, non concorrono alla determinazione del reddito complessivo.
Si segnala, infine, che da tale ulteriore rivalutazione dei terreni, a partire dall’anno 2016, saranno esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla relativa previdenza agricola. Ciò sarà ulteriormente conveniente in quanto, sulla base del sopra richiamato principio di alternatività e della totale esenzione dell’IMU agricola, i redditi provenienti dai terreni saranno integralmente sottoposti alle imposizioni sul reddito.