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Il contratto di rete, introdotto con il D. L. 5/2009, sta iniziando ad acquisire sempre maggior successo anche nel mondo dell’agricoltura. Questo rapido sviluppo ha diverse ragioni: dalla necessità di fare quadrato contro le difficoltà economiche al valore aggiunto che possono portare tali sinergie, fino alle opportunità che il Governo propone per coloro che decidono di entrare a far parte della rete (si veda ad esempio il credito d’imposta introdotto dal D.L. 91/2014 o quello previsto dal D.M. 272/2015 per la costituzione delle reti).
Di particolare rilevanza per il settore vitivinicolo, in quest’ottica di aggregazione, è il D.M. del 18 aprile 2016 n. 32072, con cui il Mipaaf ha definito le modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” prevista all’art. 45, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 1308/2013.
Tra i soggetti beneficiari di tali incentivi ci sono anche le reti di impresa, le quali devono essere composte esclusivamente da imprese (individuali o in forma associata) produttrici di vino, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio. È fatta salva, comunque, la possibilità di accedere al bonus anche come singolo produttore o singola associazione.
I prodotti che possono oggetto di queste agevolazioni per la promozione sono vini di tipo DOP e IGP, nonché i vini spumanti aromatici e non, ed i vini con indicazione di varietà: tali prodotti devono rispettare i relativi requisiti previsti dalle normative comunitarie.
I progetti devono riguardare la promozione dei vini in Paesi terzi: tali progetti hanno durata minima di un anno e massima di tre, con la possibilità di proroga per un ulteriore biennio; inoltre, per lo stesso mercato, lo stesso beneficiario non può ottenere benefici per più di un progetto.
I progetti vengono suddivisi in nazionali, multiregionali o regionali, a seconda della provenienza dei vari operatori beneficiari:
Le attività che devono essere oggetto dei progetti agevolati possono essere:
L’importo del sostegno a valere sui fondi europei è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per la realizzazione del progetto. Tale misura può essere integrata con fondi nazionali o regionali per un altro 30%. L’agevolazione complessiva, però, non può mai essere superiore all’80% delle spese sostenute per realizzare il progetto.
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 12 ottobre, data entro cui AGEA deve stipulare i relativi contratti con i soggetti beneficiari.