La legge di riforma dei contratti agrari ha previsto una specifica disciplina relativa alle migliorie apportate ai fondi agricoli in affitto e all’indennità dovuta dal locatore per i lavori svolti. Ulteriore aspetto controverso, infine, riguarda il trattamento fiscale relativo alle somme a tale titolo concesse.
Oggetto di indennizzo possono essere solamente quegli interventi che hanno carattere definitivo: ad esempio, possono esserlo i miglioramenti fondiari sui terreni, la trasformazione degli ordinamenti produttivi comportanti un radicale cambiamento del sistema produttivo, ma anche modifiche o addizioni ai fabbricati rurali.
È importante sottolineare come, tali operazioni non possono modificare la destinazione agricola del fondo o dell’immobile; pertanto gli interventi in oggetto devono essere svolti in coerenza con i PSR territoriali, nonché con il piano colturale della zona.
Nel caso in cui il proprietario e l’affittuario non si trovino d’accordo circa l’opportunità di eseguire le opere di miglioria, la parte che intende eseguire i lavori dovrà comunicare all’altra parte e all’ispettorato provinciale dell’agricoltura il proprio progetto di intervento e le finalità dello stesso tramite lettera raccomandata.
Ricevuta la comunicazione, l’ispettorato ha l’obbligo di convocare le parti per cercare di raggiungere un accordo sull’esecuzione dei lavori. In caso contrario, sarà lo stesso ispettorato, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, a pronunciarsi in senso favorevole o contrario sull’intervento, apportando anche eventuali modifiche o correttivi al progetto originario e fissando la data di inizio e di fine dei lavori.
Laddove l’ispettorato autorizzi i lavori, il proprietario ha ulteriori sessanta giorni per comunicare la propria intenzione di eseguire i lavori a proprie spese. Se ciò non avviene, l’affittuario potrà dare il via ai lavori, previa comunicazione al locatore e all’ispettorato.
Lo svolgimento e l’ultimazione dei lavori fa insorgere, in capo all’affittuario che ne sostiene i costi, un diritto di indennità in misura pari all’incremento di valore del fondo a seguito dei miglioramenti apportati. Anche in questo caso, se le parti non riescono a trovare l’accordo sull’importo, sarà l’ispettorato a determinarlo su loro richiesta.
All’affittuario spetta inoltre il diritto di ritenzione sul fondo fino a quando non gli sia stata versata l’indennità o, nel caso in cui essa sia versata ratealmente, non gli siano state presentate le necessarie garanzie. Il proprietario che vende il fondo prima di aver liquidato l’indennizzo deve dichiarare all’atto di vendita se vuole essere liberato dall’obbligazione, che può quindi essere ceduta insieme al fondo.
Importante è anche individuare il corretto trattamento fiscale delle somme versate a titolo di indennità.
Due importanti sentenze della Corte di Cassazione, la 2332/2001 e la 6964/2007, hanno attribuito a tali importi carattere risarcitorio, in quanto equivalenti alla diminuzione del patrimonio dell’affittuario: per questo spettano anche la rivalutazione monetaria e gli interessi nel caso di pagamento successivo alla data di cessazione del contratto di affitto.
Accogliendo questa impostazione, quindi, l’indennità va ricondotta all’interno del reddito agrario ex art. 32 TUIR ai fini delle imposte dirette. Anche ai fini IVA, tali somme non rilevano in quanto fuori dal campo di applicazione dell’imposta.
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