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Sarà possibile usufruire dell’esenzione IMU anche per i proprietari di terreni incolti, orti e orticelli. Questo perché, ai fini dell’ottenimento dello sconto fiscale, non rileva l’esercizio concreto dell’attività agricola, ma la sua potenzialità.
Questo è il contenuto della risposta fornita dal sottosegretario all’Economia nell’ambito di un’interrogazione presentata nella VI Commissione finanze della Camera.
La domanda riguardava precisamente le modalità operative dell’esenzione dall’imposta municipale, dopo le modifiche operate sul tema dall’art. 1 comma 13 della Legge di Stabilità 2016.
Ai sensi di questa norma, infatti, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli “posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione”, quelli “ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448”, nonché i terreni “a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile”.
Fino al 2015, l’esenzione era prevista solo per i terreni agricoli collocati su zone montane e parzialmente montane, così come previsto dall’art. 7, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 504/1992 e precisato dalla circolare ministeriale 9/1993. La nuova Legge di Stabilità ha, inoltre, esteso i benefici a tutti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP ovunque ubicati.
Definiti tali confini, tuttavia, non risultava chiaro se l’esenzione dall’IMU fosse applicabile anche ai terreni non propriamente agricoli come quelli incolti o gli orti posseduti anche da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli tipicamente individuati.
L’amministrazione finanziaria ha confermato l’applicabilità di tale esenzione, richiamando una sentenza della Cassazione in materia di ICI ( n. 7369/2012) la quale affermava che per terreno agricolo si deve intendere quello “adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile”. Esercizio che, in coerenza con il dettato costituzionale, è tale non solo quando materialmente posto in essere, ma anche per tutti i terreni suscettibili di essere destinati a detto utilizzo.
La pronuncia della Cassazione in materia di ICI, secondo l’amministrazione finanziaria, può essere estesa anche alla nuova disciplina IMU. Pertanto, qualunque terreno sia potenzialmente idoneo allo svolgimento dell’attività agricola, a prescindere dal suo reale esercizio, è esente dall’imposta municipale. Ciò, chiaramente, a patto che siano rispettati i requisiti soggettivi o territoriali richiesti ai fini dell’esenzione.
Pertanto, riteniamo che i chiarimenti del Ministero possano essere così sintetizzati:
- I terreni incolti e gli orti ubicati in pianura sono esenti da IMU solo se posseduti da soggetti IAP o CD regolarmente iscritti nella relativa previdenza agricola.
- I terreni incolti e gli orti ubicati in comuni parzialmente montani sono esenti da IMU, a prescindere dal soggetto che li possiede, se sono inclusi nei Comuni individuati nella Circolare 9/93 (nel caso in cui siano posseduti da IAP e CD sono sempre esenti).
- I terreni incolti e gli orti ubicati in comuni montani sono in ogni caso esenti da IMU a prescindere dal soggetto che li possiede.